Il Presidente del Consiglio, in data 10/04/2020, ha firmato un nuovo DPCM con cui vengono prorogate fino al 3 maggio le misure restrittive già adottate per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Con il nuovo DPCM, a partire dal 14 aprile, sarà inoltre consentita l’apertura delle cartolerie, delle librerie e dei negozi di vestiti per bambini e neonati e vengono inserite tra le attività produttive consentite la silvicoltura e l’industria del legno.

Le disposizioni del decreto producono effetto dalla data del 14/04/2020 e sono efficaci fino al 03/05/2020. Dalla data di efficacia delle disposizioni del decreto cessano di produrre effetti i DPCM del 08/03/2020, del 09/03/2020, del 11/03/2020, del 22/03/2020 e del 01/04/2020. Il nuovo decreto infatti riassume in un unico provvedimento quanto già precedente disposto.

Si ritiene utile fornire di seguito un quadro riepilogativo delle disposizioni in vigore sull’intero territorio nazionale.

Sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e, in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e resta anche vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 del decreto, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività.
Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie.
Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.

Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2 del decreto.

Gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 5 del decreto.

Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

Si raccomanda in ogni caso ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie e l’utilizzo del lavoro in modalità a distanza o lavoro agile.

In ordine alle attività professionali si raccomanda che:
a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3 del decreto.

Le attività produttive sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

Restano sempre consentite, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva,  anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 3 del decreto, nonché delle filiere delle attività dell’industria dell’aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, autorizzate alla continuazione, e dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali.
Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni richieste. Fino all’adozione dell’eventuale provvedimento di sospensione dell’attività, l’attività è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.

È sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza.

Sono altresì consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti.

Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione.
È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

IL DPCM prevede infine che si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni relativamente a specifiche aree del territorio regionale.

 

REGIONE LOMBARDIA

Si riporta, ad esempio, quanto stabilito dalla Regione Lombardia con l’ordinanza n. 528 dell’11 aprile 2020, le cui misure sono valide dal 14 aprile fino al 3 maggio 2020.

Innanzitutto, contrariamente a quanto stabilito dal DPCM del 10/04/2020, in base all’ordinanza regionale libri, articoli di carta, cartone, articoli di cartoleria e forniture per ufficio possono essere venduti esclusivamente negli ipermercati e nei supermercati oppure tramite la vendita via internet, corrispondenza, telefono, televisione e radio o con consegna a domicilio.
Stesso trattamento per il commercio al dettaglio di fiori e piante.

Ogniqualvolta ci si rechi fuori dall’abitazione, vanno adottate tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

È vietato il commercio al dettaglio effettuato per mezzo di distributori automatici, fatti salvi i distributori automatici di acqua potabile, latte sfuso, generi di monopolio, prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, nonché i distributori automatici presenti all’interno degli uffici, delle attività non sospese.

La vendita dei prodotti rientranti nelle seguenti categorie merceologiche:

– computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici in esercizi non specializzati,

– apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati,

– articoli per l’illuminazione,

– ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico,

– apparecchiature fotografiche e relativi accessori,

è vietata nei giorni festivi e prefestivi, fatta salvo la possibilità di effettuare la consegna a domicilio o la vendita via internet, corrispondenza, telefono, televisione e radio.

L’accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani.

Gli esercizi commerciali al dettaglio, di cui è consentita l’apertura in base all’allegato 1 del DPCM del 10/04/2020, devono mettere a disposizione dei clienti guanti monouso e idonee soluzioni idroalcoliche per le mani, prima dell’accesso all’esercizio.

Sono sospesi i mercati scoperti e le fiere, sia per il settore merceologico alimentare che non alimentare.

È consentita la consegna a domicilio da parte degli operatori commerciali al dettaglio per tutte le categorie merceologiche, anche se non comprese nell’allegato 1 del DPCM del 10/04/2020. La consegna a domicilio deve avvenire nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto evitando altresì che al momento della consegna vi siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.

È consentita la vendita via internet, corrispondenza, telefono, televisione e radio di tutte le categorie merceologiche, secondo quanto previsto dall’allegato 1 del DPCM del 10/04/2020.

Restano consentite le sole attività di ristorazione di alimenti e bevande (ivi comprese quelle artigianali quali, ad esempio, rosticcerie, piadinerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio senza posti a sedere) con consegna a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza le attività di consegna a domicilio deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.

Le attività professionali, scientifiche e tecniche di cui ai codici Ateco 69 (Attività legali e contabili), 70 (Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale), 71 (Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche), 72 (Ricerca scientifica e sviluppo) e 74 (Altre attività professionali, scientifiche e tecniche) devono essere svolte in modalità di lavoro agile, fatti salvi gli specifici adempimenti relativi ai servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza. Qualora l’esercizio dei predetti servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza comporti il contatto diretto con i clienti presso gli studi delle attività, essi devono avvenire esclusivamente previo appuntamento.

Le attività di cui ai codici Ateco 95.11.00 (Riparazione e manutenzione di computer e periferiche), 95.12.01 (Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari), 95.12.09 (Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni) 95.22.01 (Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa) restano sospese ad eccezione degli interventi strumentali all’erogazione dei servizi di pubblica utilità, nonché dei servizi essenziali, degli interventi necessari per la garanzia della continuità delle attività consentite e degli interventi urgenti per le abitazioni.

I servizi bancari, finanziari e assicurativi (codici da 64 a 66) devono essere svolti utilizzando modalità di lavoro che favoriscano la prenotazione con appuntamenti.