In data 26 aprile 2020 è stato firmato un nuovo DPCM, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con cui viene dato un aggiornamento relativamente alle misure restrittive in essere, per il periodo compreso tra il 4 ed il 17 maggio.

Sono ancora sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché, novità del Decreto, la ristorazione con asporto fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.

Viene modificato l’elenco delle attività’ che potranno iniziare ad operare a partire dal 4 maggio (allegato 3 del Decreto), comprendendo, fra le altre, le attività manifatturiere e la costruzione di edifici.
Per le attività comprese nel nuovo elenco è obbligatorio rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali (allegato 6 del Decreto) nonché del protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, (allegato 7 del Decreto).
La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.

Per quanto riguarda gli spostamenti, questi diventano possibili all’interno di una stessa Regione per motivi di lavoro, di salute, necessità o visita ai parenti; gli spostamenti fuori Regione saranno invece consentiti per motivi di lavoro, di salute, di urgenza e per il rientro presso propria abitazione.

I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) ora devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.

Resta comunque vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati, così come devono sempre continuarsi ad adottare, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto, e comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.
A tal fine, possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.
L’utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

Con Ordinanza del Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 il prezzo finale di vendita al consumo delle mascherine di tipo UNI EN 14683, praticato dai rivenditori finali, non può essere superiore, per ciascuna unità, ad € 0,50, al netto dell’imposta sul valore aggiunto.