Nei giorni scorsi sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale due importanti provvedimenti che introducono modifiche significative in materia fiscale:
– il Decreto legislativo n. 81/2025, correttivo della riforma fiscale, in vigore dal 13 giugno 2025;
– il Decreto legge n. 84/2025, recante disposizioni urgenti, in vigore dal 18 giugno 2025.
Le novità riguardano numerosi ambiti: dalle modalità di deduzione delle spese di trasferta, al regime IVA per i contribuenti forfetari, fino alla trasmissione dei dati sanitari e alla proroga dei termini per i versamenti fiscali.
Segue una panoramica suddivisa per argomenti.
Tracciabilità delle spese di trasferta per i dipendenti
Dal 18 giugno 2025, i rimborsi per vitto, alloggio, viaggio e trasporto non di linea (inclusi taxi e NCC) sostenuti dai dipendenti in Italia non concorrono alla formazione del reddito solo se pagati con strumenti tracciabili (es. bonifico, carta, altri sistemi previsti dal D.Lgs. 241/1997). In caso contrario, tali rimborsi sono fiscalmente rilevanti.
Plusvalenze su partecipazioni in associazioni e redditi di capitale
Le plusvalenze da cessioni di partecipazioni in associazioni o società professionali non sono più tassate separatamente come redditi di lavoro autonomo: diventano “redditi diversi” e scontano l’imposta sostitutiva del 26%. Anche gli interessi e i proventi finanziari generati nell’ambito professionale sono ora qualificati come redditi di capitale, esclusi dal reddito professionale.
Spese di trasferta nel reddito di lavoro autonomo
Dal 18 giugno 2025, le spese per trasferte (vitto, alloggio, viaggio e trasporto non di linea, inclusi taxi e NCC) sono deducibili solo se pagate con mezzi tracciabili. Questo vale anche per le spese sostenute per incarichi affidati ad altri autonomi o rimborsate ai dipendenti. In assenza di tracciabilità, le spese non sono deducibili e i rimborsi diventano reddito imponibile. Le stesse regole valgono anche ai fini IRAP.
Dalla stessa data, anche le spese di rappresentanza sono deducibili solo se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 D.Lgs. 241/1997.
Disposizioni in materia di split payment
Dal 1° luglio 2025, le società quotate nell’indice FTSE MIB non saranno più soggette al meccanismo dello split payment per le fatture ricevute. Rileva la data di emissione della fattura elettronica.
Differimento termini per il 2025 dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali
I soggetti che applicano gli ISA, il regime forfetario o il regime di vantaggio potranno effettuare i versamenti delle imposte (redditi, IVA, IRAP):
– senza maggiorazioni entro il 21 luglio 2025 (anziché 30 giugno);
– oppure entro il 20 agosto 2025 con la consueta maggiorazione dello 0,40%.
Fatturazione elettronica prestazioni sanitarie verso i consumatori finali
Diventa permanente l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica per chi eroga prestazioni sanitarie ai consumatori finali.
Termine di invio al STS dei dati relativi alle spese sanitarie
Dal 2025, i dati relativi alle spese sanitarie andranno trasmessi al STS una sola volta all’anno, entro una data che sarà stabilita da un apposito decreto ministeriale.
Trasmissione CU per redditi di lavoro autonomo
Dal 2026, le CU contenenti solo redditi di lavoro autonomo o provvigioni non occasionali dovranno essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile.
Versamento Iva per forfetari che effettuano acquisti intracomunitari
Dal 2025, i contribuenti forfetari dovranno versare l’IVA sugli acquisti soggetti a reverse charge (compresi quelli intracomunitari) entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre in cui è avvenuto l’acquisto.
Abrogazione del concordato preventivo biennale per forfetari
Dal 1° gennaio 2025, i contribuenti in regime forfetario non potranno più aderire al concordato preventivo biennale.
Imposta sostitutiva opzionale per il concordato preventivo biennale
Per chi aderisce al concordato preventivo biennale (esclusi i forfetari), l’imposta sostitutiva si applica solo fino a 85.000 €.
Sull’eventuale eccedenza si applicheranno le seguenti aliquote:
– 43% se contribuente soggetto a IRPEF;
– 24% se contribuente soggetto a IRES.
Soglie per le proposte di concordato preventivo biennale nei confronti di soggetti con elevato livello di affidabilità fiscale
Per i contribuenti con elevati livelli di affidabilità fiscale (in base ai punteggi ISA), sono stati introdotti limiti alla crescita del reddito concordato rispetto a quello dichiarato nell’anno precedente. In particolare, l’aumento massimo ammesso è pari a:
– 10% se il punteggio ISA è pari a 10;
– 15% se il punteggio è 9 o superiore ma inferiore a 10;
– 25% se il punteggio è 8 o superiore ma inferiore a 9.
Tuttavia, se la proposta di reddito concordato risulta inferiore rispetto ai valori di riferimento definiti per il settore di attività, tali limiti non trovano applicazione.