A partire dal 18 maggio 2020, gli spostamenti delle persone all’interno del territorio della stessa regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione.

Fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Resta vietato, l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Le attività sportive svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi saranno consentite, nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a decorrere dal 25 maggio 2020.

Sempre a partire dal 18 maggio, le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, la singola Regione può introdurre misure in deroga a quelle disposte a livello statale. 

Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza oltre che, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa da euro 400 a euro 3.000. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

Si ricorda che nella Regione Lombardia, il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro, deve essere sottoposto al controllo della temperatura corporea da parte del datore di lavoro o suo delegato.