E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 08/04/2020 il Decreto Legge 08/04/2020 n. 23, contenente misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali (cosiddetto “Decreto Liquidità”).

Si riepilogano di seguito le principali misure previste.

Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese colpite dall’epidemia COVID-19, viene estesa la possibilità di utilizzare il Fondo Centrale di Garanzia delle Piccole e Medie Imprese per la concessione di garanzie in favore di istituti di credito sui nuovi finanziamenti richiesti.
La garanzia del Fondo è gratuita ed è concessa alle imprese con un numero di dipendenti inferiore a 500. L’importo massimo garantito per singola impresa non può eccedere i 5 milioni di euro.
La percentuale di copertura della garanzia è pari al 90% dell’importo del finanziamento mentre la durata non può eccedere i 6 anni.
L’importo del finanziamento non può superare il maggiore tra: il doppio del costo del personale 2019, il 25% del fatturato 2019 ed i costi di esercizio e di investimento dei successivi 18 mesi (12 mesi per le imprese diverse dalle PMI).

La percentuale della garanzia è incrementata fino al 100% sui finanziamenti concessi in favore di piccole e medie impese o professionisti per un importo non superiore al 25% dei ricavi 2018 e, comunque, non superiore a complessivi 25.000 euro. In questo caso il finanziamento deve prevedere l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione e deve avere una durata non superiore ai 6 anni. Il tasso di interesse applicato deve rientrare in determinati limiti fissati dal decreto. Per questi finanziamenti viene previsto anche un iter accelerato, nel senso che il rilascio della garanzia è automatico, senza alcuna valutazione di merito da parte del Fondo.

La percentuale della garanzia del Fondo del 90% può altresì essere cumulata con un’ulteriore garanzia concessa da Confidi, o altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, sino alla copertura del 100% dei finanziamenti concessi in favore di imprese con ricavi 2019 non superiori a 3,2 milioni di euro. Tale garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi.

Con le stesse finalità di sostegno alle imprese di dimensioni maggiori, SACE Spa (società controllata da Cassa Depositi e Prestiti Spa) concede fino al 31.12.2020 garanzie in favore di istituti di credito per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese.
La garanzia è rilasciata per una durata massima del finanziamento di 6 anni, com facoltà di avvalersi di un periodo di preammortamento massimo di 24 mesi.
L’importo massimo del prestito non può essere superiore al maggiore tra il 25% del fatturato 2019 ed il doppio del costo del personale 2019.
La garanzia SACE copre il 90% dell’importo finanziato per le imprese con meno di 5.000 dipendenti ed un fatturato fino a 1,5 miliardi di euro, l’80% per le imprese con più di 5.000 dipendenti od un fatturato compreso tra 1,5 e 5 miliardi di euro, il 70% per le imprese con fatturato superiore a 5 miliardi di euro.
L’impresa che beneficia della garanzia SACE non dovrà distribuire dividendi nel corso del 2020 e deve assumere l’impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

Sono introdotte anche la possibilità di ottenere garanzie sui finanziamenti erogati a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche nonché altre misure di sostegno all’esportazione e all’internazionalizzazione delle imprese mediante l’estensione delle garanzie prestate da SACE.

Viene differita al 01/09/2021 la data di entrata in vigore del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza di cui al D.Lgs. 14/2019.

Per l’esercizio 2020 non sono applicabili le norme del codice civile che prevedono l’obbligo di ricostituzione o riduzione del capitale sociale o di scioglimento delle società a seguito di perdite.

I termini di scadenza di vaglia cambiari, cambiali ed altri titoli di credito sono sospesi nel periodo dal 09/03/2020 al 30/04/2020.

I pagamenti dell’imposta sul valore aggiunto, delle ritenute sul personale dipendente e assimilato e dei contributi previdenziali ed assicurativi in scadenza ad aprile e maggio 2020 sono rinviati al 30 giugno (in unica soluzione, ovvero in cinque rate mensili di pari importo a partire dallo stesso mese di giugno) ma a condizione che, rispettivamente nei mesi di marzo ed aprile 2020, vi sia una riduzione del fatturato almeno del 33% (o del 50% per le grandi impresero con ricavi 2019 superiore a 50 milioni di euro e con sede fuori dalle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza) rispetto agli stessi mesi del 2019. La sospensione spetta in ogni caso anche ai soggetti che hanno iniziato la propria attività successivamente al 31/03/2019.

I compensi percepiti fino al 31/05/2020 dai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro non sono soggetti a ritenuta d’acconto di cui agli articoli 25 e 25 bis D.P.R. 600/1973, a fronte della presentazione di apposita dichiarazione da parte del percettore. Non possono beneficiare della disposizione in esame i soggetti che hanno sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di lavoro dipendente. Le ritenute dovranno essere versate in un’unica soluzione, entro il 31 luglio, dal percettore. E’ tuttavia riconosciuta la possibilità di beneficiare del versamento rateale, versando gli importi in 5 rate di pari importo a decorrere dallo stesso mese di luglio.

Per l’anno 2020 il termine per la consegna della Certificazione Unica è prorogato al 30/04/2020.

L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al primo trimestre può essere versata entro il 20/7 se l’importo è inferiore a 250,00 euro; l’imposte relativa al primo e secondo trimestre può essere versate entro il 20/10 qualora l’importo dei primi due trimestri non superi complessivamente i 250,00 euro.

Viene ampliato l’ambito applicativo del credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, introdotto dal D.L. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”) estendendolo ai costi di acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi di sicurezza , atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali mascherine, occhiali, tute, ecc.).

La sospensione dei termini processuali viene estesa fino all’11/05/2020.