La Legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197) è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2022, n. 303.
La legge, in vigore dal 1° gennaio 2023, contiene molteplici misure che interessano famiglie e imprese. Di seguito si illustrano le principali.

Contabilità semplificata

Dal 1° gennaio 2023, il limite dei ricavi per poter optare per la tenuta della contabilità semplificata passa da 400.000 a 500.000 euro per imprese esercenti attività di prestazioni di servizi, e da 700.000 a 800.000 euro per imprese che esercitano altre attività.

Limite di trasferimento dei contanti

A decorre dal 1° gennaio 2023, l’obbligo di trasferimento di denaro tramite strumenti che ne consentano la tracciabilità, passa da 2.000 a 5.000 euro. I contanti possono essere trasferiti, senza l’intermediazione di banche, nel limite di 4.999,99 euro.

Regime forfetario

Dal 2023 la soglia di ricavi e compensi che consentono l’accesso ed evitano l’esclusione dal regime forfetario di cui all’articolo 1, commi 54-89, legge 190/2014 s’innalza da 65.000 a 85.000 euro.
Inoltre, viene previsto che chi supera la soglia di 100.000 euro fuoriesce dal regime nel medesimo periodo d’imposta, mentre chi supera la soglia di 85.000 euro ma non quella di 100.000 fuoriesce dal periodo d’imposta successivo. Al superamento della soglia di 100.000 euro di volume d’affari scatta anche l’applicazione dell’Iva, a partire dall’operazione che supera il limite.

Flat tax incrementale

Per il solo anno 2023, le persone fisiche esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo che non adottano il regime forfetario possono assoggettare a imposta sostitutiva (dell’Irpef e delle relative addizionali) del 15%, nel limite massimo di 40.000 euro, l’eccedenza di reddito determinato nel 2023 rispetto all’importo più elevato fra quelli dichiarati nel 2020, 2021 e 2022, eccedenza ridotta di un importo pari al 5% di quest’ultimo ammontare.

Ammortamento dei fabbricati dei dettaglianti

Per il quinquennio 2023-2027, per le imprese che esercitano l’attività del commercio di beni al dettaglio (Codice Ateco 47), il coefficiente di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali aumenta dal 3% al 6%.

Aliquote Iva

Per il primo trimestre 2023 si applica l’aliquota Iva del 5% alle:
a) somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali;
b) somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia;
c) forniture di servizi di teleriscaldamento.
L’aliquota del 5% si applica, a regime, anche ai prodotti per la protezione dell’igiene intima femminile nonché su alcuni prodotti per l’infanzia (ad esempio, pannolini e i seggiolini).
Passa, invece, dal 22% al 10% l’aliquota Iva applicabile al pellet.

Caro bollette

Spettano anche per il primo trimestre 2023 i crediti d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale. Le misure del bonus sono:
a) 45% in favore delle imprese energivore;
b) 45% in favore delle imprese gasivore;
c) 35% per imprese non energivore, dotate di contatori con potenza pari ad almeno 4,5 kW;
d) 45% per imprese non gasivore.
I crediti sono utilizzabili in compensazione fino al 31 dicembre 2023; entro la medesima data sono cedibili, con possibilità di utilizzo – in capo al cessionario – con le medesime modalità e i medesimi termini previsti per il cedente.
Inoltre, per le utenze elettriche domestiche e non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW viene riproposto l’azzeramento, per il primo trimestre 2023, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico.
Quanto al bonus sociale elettrico e gas, viene estesa la platea dei beneficiari, grazie all’aumento, per il 2023, da 12.000 euro a 15.000 euro, della soglia del parametro ISEE che consente l’accesso alle agevolazioni delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e gas ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute.

Assegnazione agevolata dei beni ai soci

Relativamente ai beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali, è ammessa l’assegnazione agevolata, ai fini delle imposte dirette, ai soci delle società di persone e delle società di capitali (anche tramite trasformazione in società semplice delle immobiliari di gestione, con effetti fiscali sostanzialmente identici all’assegnazione dei singoli beni).
La scelta comporta il pagamento di un’imposta sostitutiva pari all’8% (10,5% per le società di comodo). La base imponibile dell’imposta sostitutiva è costituita dalla differenza tra il valore normale del bene assegnato (è possibile assumere, per la determinazione delle plusvalenze, il valore catastale degli immobili in luogo di quello normale) ed il costo fiscalmente riconosciuto.
L’aliquota è fissata nella misura del 13% per le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci o della trasformazione.

Estromissione dei beni degli imprenditori individuali

Gli imprenditori individuali hanno facoltà di procedere all’estromissione dal patrimonio dell’impresa dei beni immobili strumentali, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’8%, applicata sulla differenza tra il valore normale del bene e il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

Rivalutazione di terreni e partecipazioni

È possibile rideterminare il costo fiscalmente riconosciuto di terreni e partecipazioni (anche negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione) posseduti al 1° gennaio 2023 da persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia.
Sul valore rideterminato è dovuta un’imposta sostitutiva pari al 16%. Al fine di perfezionare l’operazione è necessario effettuare il versamento (in un’unica soluzione o in 3 rate annuali di uguale importo) dell’imposta sostitutiva dovuta, nonché far redigere e asseverare una perizia di stima del terreno o della partecipazione da un professionista abilitato entro il 15 novembre 2023.

Vendite tramite piattaforme digitali

Sono introdotti nuovi adempimenti a carico delle piattaforme e-commerce e dei loro fornitori. In particolare, è previsto che i soggetti passivi Iva che favoriscono la vendita online di determinati beni – che saranno individuati con un successivo decreto – dovranno trasmettere all’agenzia delle Entrate i dati relativi ai fornitori e alle operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali, non soggetti passivi Iva.
Il nuovo obbligo comunicativo ha per oggetto soltanto le vendite a distanza interne al territorio italiano facilitate da un’interfaccia elettronica, non applicandosi a quelle che rientrano nella disciplina dettata dall’articolo 2-bis, Dpr 633/1972 (vendite a distanza intracomunitarie di beni e cessioni di beni con partenza e arrivo della spedizione o del trasporto nel territorio dello stesso Stato membro a destinazione di privati consumatori, effettuate da soggetti passivi non stabiliti nell’Ue; vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro).

Tregua fiscale

È disposta una sorta di «tregua fiscale». In particolare, sono dieci gli interventi che consentono di ridurre il debito col Fisco:
1) definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato (cd. avvisi bonari) delle dichiarazioni per i periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021. A tal fine, è richiesto il versamento, rateizzabile in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, delle imposte, dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive, con applicazione di sanzioni nella misura ridotta del 3%;
2) sanatoria delle irregolarità formali (concernenti infrazioni o inosservanze relative a obblighi o adempimenti che non rilevano ai fini della determinazione dei tributi), commesse fino al 31 ottobre 2022. È richiesto il pagamento una tantum di 200 euro per ciascun periodo d’imposta a cui le infrazioni si riferiscono;
3) ravvedimento speciale delle violazioni tributarie. È possibile regolarizzare le dichiarazioni validamente presentate – relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti – a condizione che le relative violazioni non siano state già contestate alla data del versamento del dovuto. La regolarizzazione richiede la rimozione dell’irregolarità o dell’omissione e il pagamento dell’imposta, degli interessi e delle sanzioni (ridotte a un 1/18 del minimo previsto dalla legge);
4) definizione agevolata degli accertamenti elevati dall’agenzia delle Entrate, purché non impugnati e per i quali non siano decorsi i termini per presentare ricorso, nonché quelli notificati dall’agenzia delle Entrate entro la data del 31 marzo 2023. A tal fine, è necessario il pagamento delle sanzioni nella misura di un 1/18 del minimo previsto dalla legge;
5) definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2023, anche in Cassazione e a seguito di rinvio, in cui sono parte l’agenzia delle Entrate e l’agenzia delle Dogane e dei Monopoli (non anche l’agente della Riscossione), aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione), mediante il pagamento di un importo pari al valore della controversia;
6) conciliazione agevolata delle controversie tributarie. In alternativa alla definizione agevolata, è possibile definire, entro il 30 giugno 2023, con un accordo conciliativo fuori udienza, le controversie tributarie pendenti, aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’agenzia delle Entrate. All’accordo conciliativo si applicano le sanzioni ridotte a 1/18 del minimo previsto dalla legge (in luogo del 40% o 50% del minimo, ordinariamente previsto secondo il grado di giudizio in cui interviene la conciliazione), gli interessi e gli eventuali accessori;
7) rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione. Con la rinuncia agevolata si dispone il pagamento delle somme dovute per le imposte, gli interessi e gli accessori, con sanzioni ridotte ad un 1/18 del minimo previsto dalla legge;
8) regolarizzazione dei versamenti. È possibile regolarizzare l’omesso o il carente versamento delle rate successive alla prima a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e di liquidazione e degli atti di recupero, nonché di reclamo o mediazione, scadute al 1° gennaio 2023 e per le quali non sia stata notificata la cartella di pagamento ovvero l’atto di intimazione. La regolarizzazione si perfeziona con l’integrale versamento, entro il 31 marzo 2023, della sola imposta, in un’unica soluzione o in un massimo di 20 rate trimestrali, con applicazione degli interessi legali. In caso di mancato perfezionamento, l’ufficio iscrive a ruolo gli importi residui dovuti a titolo d’imposta, interessi e sanzioni, nonché la sanzione ordinaria del 30%, applicata sull’imposta residua;
9) stralcio automatico dei ruoli fino a 1.000 euro (debito residuo da verificare in relazione al singolo carico, comprensivo di capitale, interessi da ritardata iscrizione e sanzioni) alla data del 31 marzo 2023, limitatamente ai ruoli affidati da Amministrazioni statali, agenzie fiscali ed enti pubblici previdenziali all’agente della Riscossione nel periodo compreso tra l’1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015. Per i carichi affidati da enti diversi, l’annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora. Per le altre sanzioni amministrative, incluse quelle per violazioni del Codice della strada, l’annullamento opera solo per gli interessi comunque denominati;
10) rottamazione dei ruoli. È riproposta la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 mediante il pagamento, entro i 31 luglio 2023, in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate, del solo capitale, senza versare gli interessi iscritti e le sanzioni inclusi negli stessi carichi, gli interessi di mora, le sanzioni civili, accessorie ai crediti di natura previdenziale, e le somme maturate a titolo di aggio. La definizione agevolata è estesa alle sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, ivi comprese le sanzioni per violazioni del Codice della strada, ma limitatamente agli interessi e all’aggio.

Agevolazioni

Sono prorogati per il 2023:
a) la nuova Sabatini, grazie all’incremento di 30 milioni di euro per il 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 delle risorse stanziate. Viene, inoltre, prorogato di 6 mesi il termine (che passa, quindi, da 12 a 18 mesi) per l’ultimazione degli investimenti per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023;
b) lo sport bonus (credito d’imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche), ma solo per i soggetti titolari di reddito d’impresa;
c) il bonus sponsorizzazioni sportive (credito d’imposta pari al 50% degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie a favore di leghe organizzatrici di campionati nazionali a squadre, di società sportive e di associazioni sportive dilettantistiche operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile) a fronte delle spese sostenute per investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023. Per il primo trimestre 2023, il contributo riconosciuto non potrà essere comunque superiore a 10.000 euro.
Inoltre:
1) si prevede che gli investimenti in beni strumentali nuovi Industria 4.0 prenotati entro il 31 dicembre 2022 (per poter godere delle maggiori aliquote agevolative fissate per il 2022) possono essere effettuati entro il 30 settembre 2023 (in luogo del precedente termine del 30 giugno);
2) si istituisce un credito d’imposta nella misura del 36% delle spese sostenute dalle imprese, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per l’acquisto di materiali riciclati provenienti dalla raccolta differenziata;
3) il bonus psicologo diventa una disposizione agevolativa permanente con possibilità di aumentare l’importo massimo del contributo (600 euro) in caso di ISEE che non supera certi limiti (il bonus può arrivare a 1.500 euro a persona);
4) il bonus cultura giovani (cd. bonus App18) viene sostituito con la Carta della cultura Giovani, del valore di 500 euro, per i 18enni residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 35.000 euro, e con la Carta del merito (assegnata e utilizzabile nell’anno successivo a quello del conseguimento del diploma), del valore di 500 euro, per gli studenti che si diplomano con il massimo dei voti alle scuole superiori.

Bonus edilizi

Per conservare il Superbonus nella misura del 110% anche nel 2023, è necessario – per i condomìni con delibere approvate entro il 18 novembre 2022 – aver presentato la Cilas entro il 31 dicembre 2022. Nel caso di delibere approvate tra il 19 novembre e il 24 novembre 2022, la Cilas dev’essere stata comunicata entro il 25 novembre 2022. La misura resta fissata al 110%, nel 2023, anche per gli interventi di demolizione con ricostruzione nel caso in cui il titolo abilitativo sia acquisito entro il 31 dicembre 2022.
Quanto alla detrazione del 75% spettante per il superamento e l’eliminazione di barriere architettoniche, la proroga arriva fino al 31 dicembre 2025; per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative a tali lavori, è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell’edificio.
Infine, riguardo al bonus mobili, viene modificato il limite di spesa detraibile nel 2023, che passa da 5.000 a 8.000 euro.

Acquisto della «prima casa»

Prorogata al 31 dicembre 2023 la disciplina del Fondo Gasparrini (il Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della «prima casa», che consente ai titolari di un mutuo contratto per tale acquisto di beneficiare della sospensione per 18 mesi del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà) così come l’agevolazione in tema di imposte d’atto per l’acquisto della «prima casa» da parte di giovani con meno di 36 anni e con un ISEE non superiore ai 40.000 euro.

Case green

È disposta una detrazione Irpef nella misura del 50% dell’Iva versata per l’acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2023, di immobili residenziali di classe energetica A o B ceduti dalle imprese costruttrici. La detrazione è ripartita in 10 quote costanti nel periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi.

Criptovalute

Colmando un vuoto normativo, vengono regolate sotto il profilo tributario le operazioni relative alle cripto-attività. Tra l’altro, viene previsto che:
1) le plusvalenze determinate come differenza tra il corrispettivo percepito e il costo o il valore di acquisto sono tassabili con aliquota del 26%, soltanto se nel periodo d’imposta raggiungono complessivamente il valore di 2.000 euro (in luogo dei precedenti 51.645,69 euro detenuti in criptovalute);
2) lo scambio di cripto-attività aventi le medesime caratteristiche e funzioni non è rilevante ai fini fiscali;
3) le minusvalenze relative a operazioni aventi ad oggetto cripto-attività possono essere portate in deduzione negli anni (ma non oltre il quarto) dalle plusvalenze, a condizione che siano indicate nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate;
4) viene prevista la possibilità di sanare l’omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi delle cripto-attività detenute fino al 31 dicembre 2021 e degli eventuali redditi realizzati su di esse, presentando uno specifico modello che sarà approvato con apposito provvedimento;
5) sui rapporti aventi a oggetto le cripto-attività si applica l’imposta di bollo nella misura del 2 per mille annuo del loro valore, da versare secondo le modalità e i termini delle imposte sui redditi.

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Sempre con G.U. 29 dicembre 2022, n. 303, è stato pubblicato anche il Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198.

Il cosiddetto “Decreto Milleproroghe”, in vigore dal 30 dicembre 2022, come di consueto, rinvia alcuni termini in scadenza spaziando in diversi campi, come quelli sanitario, dell’istruzione, del lavoro, e toccando pure temi quali i contratti Rai, gli accorpamenti delle Camere di Commercio, il divieto di circolazione per i bus inquinanti, le questioni relative ad alcune aziende (come Alitalia in amministrazione controllata) e interventi su infrastrutture quali la riqualificazione e riconversione del Polo industriale di Piombino, ecc.
In relazione agli interventi in ambito tributario segnaliamo i seguenti.

Certificati anagrafici

Anche per il 2023 i certificati anagrafici in modalità telematica assicurata dal Ministero dell’Interno tramite l’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) saranno senza bollo.

Fatturazione dei medici

Anche per il 2023 vige il divieto della fatturazione elettronica da parte degli operatori sanitari tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria verso persone fisiche. Anche per il 2023, quindi, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria continuano a emettere le fatture in formato cartaceo e a trasmettere i dati al Sistema TS secondo le ordinarie modalità.

Dichiarazione Imu

I termini per la presentazione della dichiarazione Imu relativa al 2021, già differiti alla fine del 2022 (articolo 35, comma 4, Dl 73/2022), sono prorogati di altri sei mesi, fino al 30 giugno 2023, anche per egli enti non commerciali, sia pubblici che privati. La misura riguarda enti assistenziali, previdenziali, sanitari, di ricerca scientifica, culturali, ricreativi, sportivi, religiosi, trust e Oicr.