È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21.06.2022, n. 143 il D.L. 21.06.2022 n. 73, contenente “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”, in vigore dal 22.06.2022.
Si sintetizzano le principali disposizioni contenute nel documento.

Le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva relative al 2° trimestre deve essere effettuata entro il 30.09 di ciascun anno (anziché entro il 16.09).

Gli elenchi Intrastat relativi agli acquisti e alle cessioni intracomunitarie sono presentati entro il mese successivo al periodo di riferimento (anziché entro il giorno 25 del mese successivo).

Il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:
a) per il 1° trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al 2° trimestre solare dell’anno di riferimento (30.09), qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel 1° trimestre solare dell’anno sia inferiore a 5.000 euro (anziché 250 euro);
b) per il 1° e 2° trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al 3° trimestre solare dell’anno di riferimento (30.11), qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel 1° e 2° trimestre solare dell’anno sia inferiore complessivamente a 5.000 euro (anziché 250 euro).
Tali disposizioni si applicano alle fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1.01.2023.

È abrogata, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2022, la disciplina delle società in perdita sistematica, che applica una maggiorazione Ires alle società di comodo, ossia che riportano perdite per 5 esercizi consecutivi o perdite per 4 periodi e nel 5° un reddito inferiore a quello minimo.

I soggetti passivi Iva trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (c.d. “esterometro”), salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche, nonché quelle, purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-octies Dpr 63371972.
La trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.
Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1.07.2022, i dati sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio. Con riferimento alle medesime operazioni:
a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

Il termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso è fissato in 30 giorni (anziché entro 20 giorni) dalla data dell’atto o se precedente dall’inizio del contratto.

È prorogata dal 30.06.2022 fino al 31.12.2026 l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile relativamente alle seguenti operazioni:
– cessioni di telefoni cellulari [art. 17, c. 6, lett. b) Dpr 633/1972];
– cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale [art. 17, c. 6, lett. c) Dpr 633/1972];
– trasferimenti di quote di emissione di gas a effetto serra [art. 17, c. 6, lett. d-bis) Dpr 633/1972];
– trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica [art. 17, c. 6, lett. d-ter) Dpr 633/1972];
– cessioni di gas ed energia elettrica a un soggetto passivo rivenditore, ai sensi dell’art. 7-bis, c. 3, lett. a) Dpr 633/1972 [art. 17, c. 6, lett. d-quater) Dpr 633/1972].

Il termine per la presentazione della dichiarazione Imu relativa all’anno di imposta 2021 è differito al 31.12.2022.

 

 

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29.06.2022, n. 150, la L. 29.06.2022 n. 79 di conversione del D.L. 30.04.2022 n. 36, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, in vigore dal 30.06.2022. Si riassumono le principali disposizioni contenute nel provvedimento.

È anticipata dal 1.01.2023 al 30.06.2022 l’applicazione delle sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici, tra i quali rientrano oltre alle carte di debito e di credito anche le carte prepagate.

Sono obbligati all’emissione della fattura elettronica:
– i soggetti in regime di vantaggio (art. 27, cc. 1 e 2 D.L 98/2011);
– i soggetti forfettari (art. 1, cc. da 54 a 89 L. 190/2014);
– le associazioni che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 L. 398/1991 e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65.000 euro.
L’obbligo decorre dal 1.07.2022 per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1.01.2024 per i restanti soggetti.
Per il 3° trimestre 2022, per i citati soggetti non sono previste sanzioni nel caso in cui la fattura elettronica sia emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.