L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 73028/2018, ha fornito i primi chiarimenti in merito alle disposizioni che dal 01/07/2018 impongono nuovi vincoli per la deducibilità dei costi per consumi di carburante per autotrazione.

Con il nuovo provvedimento viene previsto che, sia ai fini delle detraibilità Iva che della deducibilità della spesa, l’acquisto di carburanti e lubrificanti potrà essere effettuato con tutti i mezzi di pagamento diversi dal contante.

Vengono quindi ammessi, oltre alle carte di credito, prepagate e bancomat, anche altri strumenti “tracciabili” quali bonifici bancari, postali, assegni e addebiti diretti in conto, così come si potranno continuare ad utilizzare le carte rilasciate dalle compagnie petrolifere a seguito di specifici contratti di netting nonché le carte ricaricabili ed i buoni benzina (purché acquistati non in contanti).