È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la L. 30.12.2021, n. 234 (“Legge di Bilancio 2022”), in vigore dal 1° gennaio 2022.
Era già stata pubblicata, invece, la L. 17.12.2021, n. 215 di conversione del D.L. 21.10.2021 n. 146, il decreto fiscale di accompagnamento alla legge di Bilancio per il 2022.
Si riassumono di seguito le principali disposizioni contenute nei due provvedimenti.

Aliquote Irpef 2022 e relative detrazioni
L’imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell’art. 10 Tuir, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 15.000 euro, 23%;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25%;
c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;
d) oltre 50.000 euro, 43%.
Vengono, inoltre, riviste le detrazioni d’imposta riconosciute per le varie tipologie di redditi conseguiti (redditi di lavoro dipendente, da pensione e autonomo)

Esclusione Irap per le persone fisiche
A decorrere dal 2022, l’Irap non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni.

Proroga Superbonus 110%
È prorogata la misura del Superbonus 110%, con scadenze differenziate in base al soggetto beneficiario.
In sintesi, per i condomini, le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione e per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, è prevista una proroga dell’agevolazione al 2025, con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione (dal 110% per le spese sostenute entro il 31.12.2023, al 70% per quelle sostenute entro il 31.12.2024, fino al 65% per quelle sostenute nel 2025). La detrazione è ripartita tra gli aventi diritto in 4 quote annuali di pari importo per la parte di spese sostenuta dal 1.01.2022.
Anche che per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, l’agevolazione fiscale spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2022 a condizione che alla data del 30.06.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo (senza più riferimento al valore ISEE).
Le proroghe si applicano anche per la realizzazione degli interventi trainati.
Sono soppressi altresì i termini specifici previsti per l’applicazione della detrazione al 110% nei casi di installazione di impianti solari fotovoltaici (31.12.2021) nonché per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (30.06.2022).
I prezzari individuati dal D.M. Sviluppo Economico 6.08.2020 si applicano anche al sismabonus, agli interventi di adozione di misure antisismiche, al bonus facciate e agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.
Sono state trasfuse nella legge di Bilancio 2022 le norme del D.L. 157/2021 (“Decreto anti-frodi”) che:
– estendono l’obbligo del visto di conformità anche al caso in cui il Superbonus sia utilizzato in detrazione nella dichiarazione dei redditi, fatta eccezione per il caso in cui la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle Entrate ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale;
– dispongono che per stabilire la congruità dei prezzi, da asseverarsi da un tecnico abilitato, occorre fare riferimento anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica.

Proroga detrazioni fiscali efficienza energetica e ristrutturazione edilizia
Sono prorogate fino al 31.12.2024 le detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica (comprese le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, nonché́ le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili), di ristrutturazione edilizia, nonché́ per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici.
Per tali ultime spese, l’importo massimo detraibile è pari a 10.000 euro per l’anno 2022 e a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024.

Proroga sconto in fattura e cessione credito d’imposta
È prorogata:
– agli anni 2022, 2023 e 2024 la facoltà dei contribuenti di usufruire dei bonus concessi per gli interventi in materia edilizia ed energetica, alternativamente, sotto forma di sconto in fattura o credito d’imposta cedibile anche a banche e intermediari finanziari;
– al 31.12.2025 la facoltà̀ di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, in luogo della detrazione fiscale, per le spese sostenute per gli interventi coperti dal cd. Superbonus.
Sono state trasfuse nella legge di Bilancio 2022 alcune disposizioni del D.L. 157/2021, con alcune novità e, più in particolare, quelle che introducono l’obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito o sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus 110% e l’obbligo di asseverazione della congruità di prezzi, da operarsi a cura dei tecnici abilitati.
È stato però aggiunto che sono esclusi da tale obbligo gli interventi di cd. edilizia libera; sono, inoltre, escluse dall’obbligo del visto di conformità le opere di edilizia libera e gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi relativi al cd. bonus facciate.
Inoltre, rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, nonché delle asseverazioni e attestazioni in parola, sulla base dell’aliquota di detrazione fiscale pervista per ciascuna tipologia di intervento.
Tra gli interventi per cui è possibile optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura sono contemplati anche gli interventi di recupero del patrimonio edilizio volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune.

Proroga bonus verde
È prorogata fino al 31.12.2024 l’agevolazione fiscale inerente la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo.

Proroga bonus facciate
È estesa al 2022 l’applicazione della detraibilità̀ dall’imposta lorda per le spese documentate relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del D. M. 1444/1968, con riduzione dal 90 al 60% della percentuale di detraibilità.

Abrogazione D.L. 157/2021
È abrogato il D.L. 157/2021 (“Decreto anti-frodi”), recante misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche; rimangono validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici dispiega- tisi in tempo di sua vigenza.
Al contempo, le relative disposizioni sono trasposte nella legge di Bilancio 2022.

Detrazione per interventi per superamento ed eliminazione barriere architettoniche
Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1.01.2022 al 31.12.2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.
La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
– 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
– 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
– 30.000 a euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.
La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
Le disposizioni in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali si applicano anche alle spese sostenute per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche.

Modifiche alla disciplina del Patent Box
È elevata dal 90% al 110% la maggiorazione fiscale dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a beni immateriali giuridicamente tutelabili, con restrizione dell’ambito dell’agevolazione, che si applica a:
– software protetto da copyright;
– brevetti industriali;
– disegni e modelli.
Rispetto alla disciplina previgente restano esclusi, quindi, i marchi d’impresa e i processi, le formule e le informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.
Con riferimento al periodo d’imposta 2021 e successivi, non sono più esercitabili le opzioni previste dalla precedente disciplina.

Credito d’imposta beni strumentali “Transizione 4.0” 2023-2025
Ai fini del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi:
– per gli investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, se effettuati dal 2023 al 2025, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro;
– per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0”, è prorogata al 2025 la durata dell’agevolazione; per gli anni successivi al 2022, è ridotta progressivamente l’entità dell’agevolazione dal 20% del 2022 al 15% del 2023 e al 10% del 2024.

Credito d’imposta R&S, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0
Il credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo è prorogato fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2031, mantenendo, fino al periodo di imposta in corso al 31.12.2022, la misura di fruizione già̀ prevista, pari al 20% e nel limite di 4 milioni di euro. Per i successivi periodi d’imposta fino al 2031, la misura è del 10% e nel limite di 5 milioni di euro.
Il credito d’imposta per le attività̀ di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica è prorogato fino al periodo d’imposta 2025, mantenendo, per i periodi d’imposta 2022 e 2023, la misura del 10%; per i periodi d’imposta 2024 e 2025, la misura è pari al 5%, fermo restando il limite annuo di 2 milioni di euro.
Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d’imposta è prorogato fino al periodo d’imposta 2025 ed è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2022, nella misura già vigente pari al 15%, nel limite di 2 milioni di euro. Per il periodo di imposta 2023 è riconosciuto nella misura del 10% nel limite massimo annuo di 4 milioni di euro e, per i periodi d’imposta 2024 e 2025, nella misura del 5% nel limite di 4 milioni.

Sospensione ammortamento
È estesa all’esercizio successivo a quello di entrata in vigore del D.L. 104/2020 la facoltà di sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, fino ad un massimo del 100%, con i medesimi meccanismi previsti dalla disposizione originaria.
Sono ammessi alla facoltà solo i soggetti che avevano usufruito già di tale possibilità nei bilanci relativi all’esercizio in corso alla data del 15.08.2020. Resta invariata la possibilità̀ di procedere alla deduzione fiscale degli ammortamenti a prescindere dall’imputazione a conto economico, senza che ciò costituisca un obbligo.

Estensione termine di pagamento cartelle
Il termine per l’adempimento dell’obbligo risultante dal ruolo, per le cartelle notificate dal 1.09.21 al 31.03.2022, aumenta da 60 a 180 giorni.

Estensione della rateazione per i piani di dilazione
Relativamente:
– ai piani di dilazione in essere alla data dell’8.03.2020;
– ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31.12.2020,
gli effetti della decadenza [art. 19, c. 3, lett. a), b) e c) D.P.R. 602/1973] si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, rispettivamente, di 18 rate e di 10 rate, anche non consecutive.

Invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria
Viene esteso anche a tutto il 2022 il divieto di fatturazione elettronica previsto per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Esterometro
L’abolizione dell’esterometro, disposta dall’art. 1, c. 3bis D. Lgs. 127/2015, decorre dal 1.07.2022 (anziché dal 1.01.2022 come originariamente previsto).

Rifinanziamento della misura “Nuova Sabatini”
L’autorizzazione di spesa inerente alla concessione dei contributi statali riconosciuti in base alla misura agevolativa denominata “Nuova Sabatini” è integrata di nuove risorse a valere sugli anni dal 2022 al 2027.
È inoltre reintrodotta la regola ai sensi della quale il contributo è erogato in più quote determinate con decreto ministeriale. In caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro, il contributo può essere erogato in un’unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili.

Fondo di garanzia PMI
È prorogata dal 31.12.2021 al 30.06.2022 l’operatività dell’intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia PMI, per sostenere la liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID.
Dal 1.01.2022 la copertura del Fondo è ridotta dal 90% all’80% sui finanziamenti fino a 30.000 euro; per il rilascio della garanzia, è prevista, dal 1.04.2022, il pagamento di una commissione da versare al Fondo.

Misure in materia di garanzie a sostegno della liquidità delle imprese
È prorogata dal 31.12.2021 al 30.06.2022 la disciplina sull’intervento straordinario in garanzia di SACE a supporto della liquidità delle imprese colpite dalle misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19 (cd. “Garanzia Italia”).
È prorogato dal 31.12.2021 al 30.06.2022 il termine entro il quale CDP S.p.A. può assumere esposizioni, garantite dallo Stato, derivanti da garanzie rilasciate dalla stessa CDP su portafogli di finanziamenti concessi da banche e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito alle imprese che abbiano sofferto di una riduzione del fatturato a seguito dell’emergenza.

Congedo di paternità obbligatorio e facoltativo
Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente è reso strutturale a decorrere dal 2022 nella durata di 10 giorni, come previsto per il 2021.
Dal 2022 il padre può astenersi per un ulteriore giorno (in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima).

Decontribuzione a favore delle lavoratrici madri
In via sperimentale, per l’anno 2022, sono ridotti del 50% i contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato. Tale riduzione opera per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità.

Proroga Fondo Gasparrini
È prorogata fino al 31.12.2022 l’operatività e l’estensione dei requisiti di accesso del Fondo di solidarietà̀ per i mutui per l’acquisto della prima casa (“Fondo Gasparrini”), già previste a legislazione vigente a seguito dell’emergenza da COVID-19.

Agevolazione Imu abitazione principale
Ai fini Imu, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in Comuni diversi, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare.

Proroga delle misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione
Sono prorogati al 31.12.2022 (dal 30.06.2022) i termini per la presentazione delle domande per l’ottenimento:
– dei benefici a valere sul Fondo di garanzia per la prima casa, per soggetti con Isee non superiore a 40.000 euro,
consistente nell’aumento all’80% della garanzia concedibile;
– delle agevolazioni per l’acquisto della “prima casa” previste per soggetti che non abbiano compiuto 36 anni di età, aventi un Isee non superiore a 40.000 euro annui (c.d. “prima casa under 36”), consistenti nell’esenzione dall’imposta di bollo e dalle imposte ipotecaria e catastale e nelle agevolazioni Iva, nonché́ nell’esenzione dalle imposte sostitutive applicabili ai finanziamenti per acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili.

Detrazioni fiscali per le locazioni stipulate dai giovani
Ai giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, che stipulano un contratto di locazione a canone concordato, per l’intera unità immobiliare o porzione di essa, da destinare a propria residenza, sempre che la stessa sia diversa dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, spetta, per i primi 4 anni di durata contrattuale, una detrazione dall’imposta lorda pari a euro 991,60, ovvero, se superiore, pari al 20% dell’ammontare del canone di locazione e comunque entro il limite massimo di 2.000 euro.

Credito d’imposta acquisto sistemi di filtraggio acqua potabile
È prorogata al 2023 l’operatività del credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile.

Conclusione del cashback
È fissato al 31.12.2021 la conclusione del cashback, il programma di attribuzione di rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, ferma restando la sospensione del programma già prevista per il 2° semestre 2021.