È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto “Sostegni-bis” (D.L. 25.05.2021 n. 73), recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, in vigore dal 26.05.2021.
Si riassumono le principali disposizioni contenute nel provvedimento.

Contributo a fondo perduto aggiuntivo

E’ riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che hanno la partita Iva attiva alla data del 26.05.2021 e che hanno presentato istanza e ottenuto il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui al precedente Decreto “Sostegni”.
Il nuovo contributo a fondo perduto spetta nella misura del 100% del contributo già riconosciuto ai sensi dell’art. 1 D.L. 41/2021, ed è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo, ovvero è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, qualora il richiedente abbia effettuato tale scelta per il precedente contributo.

Contributo a fondo perduto alternativo

E’ riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, alternativo al precedente contributo a fondo perduto aggiuntivo.
Anche i soggetti che a seguito della presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo di cui Decreto “Sostegni” abbiano beneficiato del contributo aggiuntivo del 100%, potranno ottenere l’eventuale maggior valore del contributo. In tal caso, il contributo aggiuntivo già corrisposto o riconosciuto sotto forma di credito d’imposta dall’Agenzia delle Entrate sarà scomputato da quello da riconoscere ai sensi della presente disposizione.
Il contributo alternativo spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1.04.2020 al 31.03.2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1.04.2019 al 31.03.2020.
L’ammontare del contributo alternativo è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1.04.2020 al 31.03.2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1.04.2019 al 31.03.2020.

Nuovo contributo a fondo perduto basato sul peggioramento dei risultati economici

E’ riconosciuto un nuovo contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico di esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell’Economia.
L’ammontare del nuovo contributo a fondo perduto è determinato applicando la percentuale che sarà definita con decreto ministeriale alla differenza del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019, al netto dei contributi a fondo perduto eventualmente già riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate.

Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse

Al fine di favorire la continuità delle attività economiche per le quali, per effetto di disposizioni normative, sia stata disposta, nel periodo intercorrente fra il 1.01.2021 e il 26.05.2021, la chiusura per un periodo complessivo di almeno 4 mesi, è istituito un fondo, denominato “Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse”, con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021.

Estensione e proroga credito d’imposta canoni di locazione

Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello in vigore al 26.05.2021, il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, di cui all’art. 28, cc. 1, 2 e 4 D.L. 34/2020, spetta anche in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021.
Il credito d’imposta spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1.04.2020 e il 31.03.2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1.04.2019 e il 31.03.2020. Il credito d’imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1.01.2019.

Sospensione versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione

È prorogata dal 30.04.2021 al 30.06.2021 la sospensione dei termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di addebito e di accertamento affidati all’Agente della riscossione.
I pagamenti dovranno dunque essere effettuati entro il 31.07.2021.

Recupero iva su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali

Viene prevista la possibilità di emettere la nota di variazione per la rettifica in diminuzione dell’Iva, in dipendenza del mancato pagamento, totale o parziale, del corrispettivo, a partire dalla data in cui il cliente è assoggettato ad una procedura concorsuale, senza dover più aspettare la chiusura della procedura stessa.
La disposizione si applica alle procedure concorsuali avviate successivamente alla data del 26.05.2021.

Aliquota ACE e credito d’imposta 2021

Nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020, per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente, l’aliquota percentuale del rendimento nozionale ai fini Ace è pari al 15%.
La deduzione del rendimento nozionale, valutato mediante applicazione dell’aliquota percentuale del 15% corrispondente agli incrementi di capitale proprio, può essere alternativamente fruita tramite riconoscimento di un credito d’imposta da calcolarsi applicando al rendimento nozionale sopra individuato, le aliquote Irpef e Ires in vigore nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2020.

Modifiche al credito d’imposta per beni strumentali nuovi ordinari

Per gli investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli 4.0 (indicati nell’allegato A annesso alla L. 232/2016), effettuati a decorrere dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2021, anche il credito d’imposta spettante ai soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale.

Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese

Le speciali disposizioni introdotte dal Decreto Liquidità, riguardanti, tra liquidità l’altro, anche il Fondo centrale di garanzia PMI, trovano applicazione fino al 31.12.2021 (in luogo del 30.06.2021, come previsto in passato).

Proroga moratoria per le PMI

Previa specifica comunicazione da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 15.06.2021, sono prorogate fino al 31.12.2021 le misure di sostegno previste dall’articolo 56, comma 2, D.L. 18/2020, limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile.
Quindi, ad esempio, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing è sospeso fino al 31.12.2021.

Credito d’imposta sanificazione e acquisto di Dpi

Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni spetta un credito d’imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.
Il credito d’imposta spetta fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021.
Sono ammissibili al credito d’imposta le spese sostenute per:
a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizza-ti nell’ambito di tali attività;
b) la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti ammessi all’agevolazione;
c) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
d) l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
e) l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lett. c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
f) l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protetti-vi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Differimento versamenti iscritti alle gestioni artigiani e commercianti

Il versamento delle somme richieste con l’emissione 2021 dei contributi previdenziali dovuti dai soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali con scadenza il 17.05.2021 può essere effettuato entro il 20.08.2021, senza alcuna maggiorazione.

Esenzioni e credito d’imposta per acquisto “prima casa”

Gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse sono esenti dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e castale se stipulati a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato e che hanno un valore dell’Isee non superiore a 40.000 euro annui.
Per tali atti, relativi a cessioni soggette a Iva, è attribuito agli acquirenti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato un credito d’imposta di ammontare pari all’Iva corrisposta in relazione all’acquisto.
I finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti del credito d’imposta di cui sopra, e sempreché la sussistenza degli stessi risulti da dichiarazione della parte mutuataria resa nell’atto di finanziamento o allegata al medesimo sono esenti dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, prevista in ragione dello 0,25%.
Le disposizioni si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26.05.2021 e il 30.06.2022.

Misure a sostegno della filiera della stampa e investimenti pubblicitari

Limitatamente agli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta per investimenti pubblicitari è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell’Unione Europea, entro il limite massimo di 90 milioni di euro che costituisce tetto di spesa per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
Il beneficio è concesso nel limite di 65 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di 25 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.