Il Decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65 introduce nuove misure per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali, nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.
Il testo aggiorna il cronoprogramma relativo alla progressiva eliminazione delle restrizioni rese necessarie per limitare il contagio da virus SARS-CoV-2, alla luce dei dati scientifici sull’epidemia e dell’andamento della campagna di vaccinazione.

Tra le imminenti novità previste per le zone gialle dal DL n. 65/2021 si evidenziano:

dal 18 maggio, la riduzione di un’ora del divieto di effettuare spostamenti notturni per motivi diversi da lavoro, necessità o salute, che rimane quindi valido dalle ore 23 alle ore 5. Tale divieto sarà ulteriormente ridotto (dalle ore 24 alle ore 5) a partire dal 7 giugno, e verrà completamente abolito dal 21 giugno;
dal 22 maggio, la riapertura nelle giornate festive e prefestive degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali, mercati, gallerie commerciali e parchi commerciali e altre strutture ad essi assimilabili;
a partire dal 1° giugno, le attività dei servizi di ristorazione saranno consentite anche al chiuso, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti;
successivamente al 31 maggio, per tutti gli esercizi di somministrazione l’asporto di alimenti e bevande è consentito: dal 1° al 6 giugno fino alle ore 23.00, dal 7 al 20 giugno fino alle ore 24.00 e dal 21 giugno senza limiti orari, fatte salve le regolamentazioni sugli orari dei pubblici esercizi adottate in via generale dai Comuni.

 

 

La Camera dei deputati ha approvato, mercoledì 19 maggio, la legge di conversione del D.L. 41/2021 (c.d. “Decreto Sostegni”).

Di seguito si richiamano, in sintesi, le più rilevanti novità introdotte in sede di conversione.

È riconosciuta la possibilità di beneficiare della rivalutazione prevista dal Decreto Agosto anche nel bilancio successivo a quello in corso al 31.12.2020, a condizione che i beni non siano stati rivalutati nel bilancio precedente. La “rivalutazione 2021”, però, può avere solo efficacia civilistica (e non fiscale) e non è prevista la possibilità di affrancare la riserva di rivalutazione nel 2021.

Per l’anno 2021 non è dovuta la prima rata Imu relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all’articolo 1, commi da 1 a 4, dello stesso decreto 41/2021 (ovvero che presentano i requisiti per poter beneficiare del contributo a fondo perduto).
L’esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui sono anche gestori.

I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo abitativi, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito imponibile già a far tempo dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento, senza dover più attendere la conclusione del procedimento di sfratto.
La novità si applica ai canoni non percepiti dal 01.01.2020, a prescindere dalla data di stipula del contratto di locazione.