In data 19 maggio 2020 è stato approvato il Decreto Legge n. 34/2020, cosiddetto “Decreto Rilancio”, composto da 266 articoli e contenente misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Si illustrano, di seguito, le principali misure di sostegno alle imprese, all’economia e al lavoro e disposizioni fiscali.
Per i soggetti che nel 2019 hanno avuto ricavi non superiori a 250 milioni di euro, non è dovuto il versamento del saldo IRAP per l’anno 2019 né il versamento della prima rata di acconto IRAP per l’anno 2020.
Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica COVID-19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA. Sono esclusi i lavoratori dipendenti ed i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.
Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti che hanno avuto ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 e a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 oppure, anche in assenza di tale condizione, ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.
L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando alla riduzione del fatturato una percentuale pari al 20% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 non superiori a quattrocentomila euro, al 15% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro e al 10% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro.
L’importo riconosciuto è comunque non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi nel 2019 non superiori a 5 milioni di euro, spetta un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo. In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo, il credito di imposta spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni.
Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e a condizione che i soggetti beneficiari abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
Per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente dispone, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema”.
Sale a 30 giorni il periodo di congedo parentale di cui possono fruire i genitori lavoratori dipendenti privati o iscritti alle gestioni artigiani, commercianti e separata dell’Inps, per i figli di età non superiore ai 12 anni, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione. I 30 giorni potranno essere fruiti dal 5 marzo fino al 31 luglio. In alternativa, si rafforza il bonus baby sitter che sale da 600 a 1.200 euro, raddoppiando, per chi non l’ha ancora richiesto e ottenuto.
Prorogato in automatico per il mese di aprile l’indennizzo di 600 euro, previsto a marzo per artigiani, commercianti, professionisti e collaboratori iscritti alla gestione separata Inps e ai professionisti iscritti ad ordini professionali.
A maggio l’indennizzo sale a mille euro, ma viene riconosciuto solo ai liberi professionisti titolari di partita Iva, non in pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che abbiano subito una riduzione di almeno il 33% del reddito nel secondo bimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019 e ai professionisti iscritti ad ordini professionali.
Per i lavoratori in ambito sportivo, l’indennizzo di 600€ già riconosciuto per il mese di marzo è prorogato, con le medesime modalità, anche per i mesi di aprile e maggio 2020.
Viene riconosciuta una detrazione fiscale al 110% delle spese per i lavori di riqualificazione energetica e/o antisismica con possibilità di cedere il relativo credito fiscale. Si applica alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per interventi di isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati o a pompa di calore e altri interventi di efficientamento energetico, fra cui l’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici eseguiti in concomitanza.
Al fine di sostenere ed incentivare l’adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico è riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19.
Spetta inoltre un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario.
I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo al fornitore che ha effettuato gli interventi o per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Alla stessa stregua, possono essere ceduti a terzi anche i crediti di imposta sulle locazioni di negozi ed altri immobili non abitativi, per l’adeguamento e la sanificazione degli ambienti di lavoro.
Ridotta l’IVA dal 22% al 5% su beni e dispositivi medici e di protezione individuale come ventilatori polmonari, mascherine, guanti, gel disinfettanti e altri presidi per la sicurezza dei lavoratori. Fino al 31 dicembre 2020, la vendita degli stessi beni viene totalmente esentata dall’IVA.
I versamenti sospesi ai sensi dei precedenti decreti emanati per l’emergenza COVID-19, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.
Prorogata al 30 settembre 2020 la facoltà di rideterminazione del costo d’acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati posseduti alla data del 1° luglio 2020.
Limitatamente all’anno 2020, il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali è concesso nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati.
E’ stabilito in favore dei residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, di un “buono mobilità”, pari al 60 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica.
Ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro per aumenti di capitale delle società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, anche semplificata, società cooperative, aventi sede legale in Italia, con ricavi 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro e che abbiano subito, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dell’ammontare dei ricavi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente in misura non inferiore al 33%, è riconosciuto un credito di imposta pari al 20% dell’importo conferito, entro il limite di due milioni di euro.
E’ altresì istituito il Fondo Patrimonio PMI, finalizzato a sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020 obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione, con particolari caratteristiche, emessi dalle società che hanno effettuato gli aumenti di capitale agevolati, per un ammontare massimo pari al minore importo tra tre volte l’ammontare dell’aumento di capitale e il 12,5 per cento dell’ammontare dei ricavi 2019.
Viene potenziata la capacità dei Piani di risparmio a lungo termine (PIR) di convogliare risparmio privato verso il mondo delle imprese, introducendo un nuovo tipo di Pir, con specifici vincoli, affinché l’investimento sia diretto, per oltre il 70% del valore complessivo del piano, a beneficio di PMI non quotate.