È in vigore dallo scorso 15 agosto il D.L. 104/2020, (“Decreto Agosto”) di cui si riportano di seguito le principali novità.

I versamenti sospesi nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, di cui agli artt. 126 e 127, D.L. 34/2020 possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.
Il versamento del restante 50% delle somme dovute può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

Viene prorogato al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap per i soggetti Isa che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Il pagamento delle somme derivanti da cartelle di pagamento, i cui termini di pagamento scadono tra l’8 marzo 2020 e il 15 ottobre 2020, dovrà avvenire entro il 30 novembre 2020, con possibilità di chiedere la dilazione delle somme iscritte a ruolo entro il 30 novembre 2020.
Le rate da dilazione dei ruoli che scadono dall’8 marzo 2020 al 15 ottobre 2020 possono essere pagate, in unica soluzione, entro il 30 novembre 2020.

Il Decreto prevede la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
La rivalutazione, che deve essere eseguita nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, può avere effetti soltanto civilistici e contabili, oppure effetti anche fiscali, a seguito del pagamento dell’imposta sostitutiva del 3%.
La rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene. Il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato con il pagamento di un’imposta sostitutiva del 10%.

E’ automaticamente prorogata al 31 gennaio 2021 la scadenza della moratoria relativa ad aperture di credito, prestiti non rateali, mutui ed altri finanziamenti, originariamente fissata al 30 settembre 2020 dal decreto “Cura Italia”.

Il credito d’imposta per i canoni di locazione, introdotto dal Decreto Rilancio per i mesi di marzo, aprile e maggio, è esteso anche al mese di giugno 2020.

Viene previsto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana, con forte presenza di turisti stranieri, a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019.

Il Decreto prevede l’erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese con codice Ateco 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 56.29.10 (mense) e 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale), utilizzabile per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP. spettante a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai 3/4 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019.

E’ riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta alle imprese, lavoratori autonomi e enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche, ovvero società sportive professionistiche, Ssd e Asd iscritte al registro Coni operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile, con esclusione però dei soggetti che aderiscono al regime previsto dalla L. 398/1991.

I datori di lavoro che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga per una durata massima di 9 settimane, incrementate di ulteriori 9 settimane.
Le complessive 18 settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 13.07.2020 e il 31.12.2020.

In via eccezionale, al fine di fronteggiare l’emergenza da COVID-19, ai datori di lavoro privati che non richiedono i nuovi trattamenti di Cigo, assegno ordinario e Cig in deroga COVID-19 e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli artt. da 19 a 22-quinquies D.L. 18/2020, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31.12.2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020.

Fino al 31.12.2020, ai datori che effettuano assunzioni, successivamente al 15.08.2020, di lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuto, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall’assunzione, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
Dall’esonero sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa.

In conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all’art. 21 D. Lgs. 81/2015 e fino al 31.12.2020, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle causali.

Ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei nuovi trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero del nuovo esonero dal versamento dei contributi previdenziali restano preclusi l’avvio delle procedure di licenziamento e la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.