È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 23.10.2018, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”, in vigore dal 24.10.2018.

Si sintetizzano le principali disposizioni contenute nel provvedimento, riguardanti fattura elettronica, corrispettivi telematici e “pace” fiscale.

FATTURAZIONE ELETTRONICA

Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell’ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese le autofatture emesse a norma dell’art. 17, c. 2 D.P.R. 633/1972, senza l’obbligo di numerarle progressivamente, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione.
Il diritto alla detrazione dell’Iva relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente, può essere esercitato entro il medesimo termine previsto per la liquidazione periodica Iva (giorno 16 di ciascun mese).

Per il 1° semestre del periodo d’imposta 2019 le sanzioni previste dal D.Lgs. 127/2015:
a) non si applicano se la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’Iva;
b) si applicano con riduzione dell’80% a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell’Iva del periodo successivo.
A decorrere dal 1.07.2019, la fattura immediata dovrà essere emessa entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione. Inoltre, la fattura dovrà contenere la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura.

TRASMISSIONE TELEMATICA CORRISPETTIVI

A decorrere dal 1.01.2020 i soggetti che effettuano operazioni di commercio al minuto e attività assimilate dovranno memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione.
Tali disposizioni si applicano a decorrere dal 1.07.2019 ai soggetti con un volume d’affari superiore ad euro 400.000.

SANATORIE FISCALI

Il contribuente può definire i processi verbali di constatazione, consegnati entro il 24.10.2018, presentando la relativa dichiarazione per regolarizzare le violazioni constatate nello stesso in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, Irap, Ivie, Ivafe e Iva.

Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero notificati entro il 24.10.2018, non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data, possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro 30 giorni dalla predetta data o, se più ampio, entro il termine per la proposizione del ricorso.
La definizione si perfeziona con il versamento delle somme in unica soluzione o della prima rata entro i termini citati. Le somme possono essere versate ratealmente, con un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. È esclusa la compensazione nel modello F24.

I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2017, possono essere estinti, versando le somme dovute a titolo di capitale, interessi, aggi, spese per le procedure esecutive e notifica, senza però corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora compresi in tali carichi, in unica soluzione entro il 31.07.2019, o nel numero massimo di 10 rate consecutive di pari importo.
Le rate scadono il 31.07 e il 30.11 di ciascun anno a decorrere dal 2019.

I debiti di importo residuo, alla data del 24.10.2018, fino a 1.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2010, sono automaticamente annullati.

Le controversie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al valore della controversia, con applicazione di diverse riduzioni in caso di sentenze non definitive favorevoli al contribuente.

Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel Registro Coni, possono avvalersi della dichiarazione integrativa speciale per tutte le imposte dovute e per ciascun anno di imposta, nel limite complessivo di 30.000 euro di imponibile annuo.
Tali soggetti possono altresì avvalersi:
a) della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, versando un importo pari al 50% delle maggiori imposte accertate, fatta eccezione per l’Iva, dovuta per intero, ed al 5% delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti;
b) della definizione agevolata delle liti pendenti dinanzi alle commissioni tributarie.

Fino al 31.05.2019 i contribuenti possono correggere errori od omissioni e integrare le dichiarazioni fiscali presentate fino al 31.10.2017 ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle ritenute e dei contributi previdenziali, dell’Irap e dell’Iva.
L’integrazione degli imponibili è ammessa, nel limite di 100.000 euro di imponibile annuo e, comunque, di non oltre il 30% di quanto già dichiarato. Resta fermo il limite complessivo di 100.000 euro di imponibile annuo per cui è possibile l’integrazione.
Sul maggior imponibile integrato, per ciascun anno di imposta, si applica, senza sanzioni, interessi e altri oneri accessori:
a) un’imposta sostitutiva pari al 20% del maggior imponibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dei contributi previdenziali e dell’Irap;
b) un’imposta sostitutiva determinata applicando sulle maggiori ritenute un’aliquota pari al 20%;
c) l’aliquota media per l’Iva, risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato, tenendo conto dell’esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali. Nei casi in cui non è possibile determinare l’aliquota media, si applica l’aliquota ordinaria del 22%.