Si è svolto il 16 marzo il Consiglio dei Ministri all’esito del quale è stato approvato il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (“Cura Italia”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17.03.2020.

Si riporta, di seguito, una sintesi delle misure adottate maggiormente significative.

SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA’ DELLE FAMIGLIE E DELLE IMPRESE

Tutti i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni scaduti il 16 marzo, sono rinviati al 20 marzo per i contribuenti con ricavi nel 2019 superiori a 2 milioni di euro e al 31 maggio per gli altri contribuenti; inoltre, sono sospesi i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dell’imposta sul valore aggiunto e dei contributi e premi previdenziali scadenti dal 08.03.2020 al 31.03.2020 per i contribuenti che hanno maturato, nel periodo d’imposta precedente, ricavi e compensi di importo non superiore a 2 milioni di euro.
La sospensione dei versamenti dell’imposta sul valore aggiunto, si applica a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 31.05.2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi. È comunque riconosciuta la possibilità di versare gli importi in 5 rate mensili di pari importo, sempre a decorrere dal mese di maggio 2020.

Per le imprese turistico – ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, società sportive, professionistiche e dilettantistiche, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori, ricevitorie del lotto, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, aziende termali ed altre indicate, sono sospesi dal 2 marzo al 30 aprile 2020 i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi e premi previdenziali. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o a rate fino ad un massimo di 5 mensilità di pari importo, a decorrere dalla stessa data. La sospensione si allunga di un mese (quindi al 30 giugno) per le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche.

Sono sospesi tutti gli adempimenti fiscali in scadenza dal 08.03.2020 al 31.05.2020, diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale. Gli adempimenti dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni, entro il 30 giugno 2020.

I compensi percepiti fino al 31.03.2020 dai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro non sono soggetti a ritenuta d’acconto di cui agli articoli 25 e 25 bis D.P.R. 600/1973, a fronte della presentazione di apposita dichiarazione da parte del percettore. Non possono beneficiare della disposizione in esame i soggetti che hanno sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di lavoro dipendente. Le ritenute dovranno essere versate in un’unica soluzione, entro il 31 maggio, dal percettore (è tuttavia riconosciuta la possibilità di beneficiare del versamento rateale, versando gli importi in 5 rate di pari importo a decorrere dallo stesso mese di maggio).

Per il mese di marzo è riconosciuto un premio mensile pari a 100 euro ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo lordo non superiore a 40.000 euro che non possono beneficiare dello c.d. “smart-working”, da calcolare in proporzione al numero dei giorni di lavoro svolti nella sede di lavoro. Il premio è riconosciuto in via automatica dal datore di lavoro e non concorre alla formazione del reddito.

Per l’anno 2020 è riconosciuto, a favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professione, un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute e documentate per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro.

È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d’impresa, un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi).

Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori

Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.05.2020 relativi a cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate, avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali, atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli enti locali (non vengono citati gli avvisi bonari e le rateazioni dei ruoli). I versamenti dovranno essere effettuati, in un’unica soluzione, entro il 30.06.2020. Dovranno essere invece versati entro il 31.05.2020 la rata della “rottamazione ter” scaduta il 28 febbraio 2020 e la rata del “saldo e stralcio” in scadenza il 31 marzo.

SOSTEGNO AL LAVORO

I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività per eventi riconducibili al coronavirus, possono presentare domanda di cassa integrazione ordinaria o in deroga, per periodi di durata massima di nove settimane, compresi tra il 23 febbraio ed il mese di agosto 2020. Le domande andranno presentate entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa; si attendono comunque le istruzioni operative da parte del Ministero del Lavoro, dell’Inps e delle Regioni.

A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione. Tale disposizione è estesa anche ai genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata Inps e ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS, facendo riferimento alle retribuzioni convenzionali. In alternativa è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro erogato mediante il libretto famiglia di cui all’articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50.

Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento.

È riconosciuta un’indennità una tantum, per il mese di marzo, pari a 600 euro, ai liberi professionisti titolari di partita Iva, ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, agli operai agricoli a tempo determinato, ai lavoratori dello spettacolo, ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago e ai lavoratori stagionali del settore turismo. L’indennità è erogata dall’INPS, previa domanda. E’ invece riconosciuta da Sport e Salute SpA (già CONI Servizi SpA) in relazione ai titolari di rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, che non percepiscano altri reddito da lavoro.

Dall’entrata in vigore del decreto sono precluse per 60 giorni sia l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo che la possibilità di procedere con licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo.

SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA’ ATTRAVERSO IL SISTEMA BANCARIO

Per la durata di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, la garanzia del Fondo Centrale di Garanzia PMI è concessa a titolo gratuito, entro l’importo massimo garantito per singola impresa elevato a 5 milioni di euro, con una percentuale di copertura pari all’80%.

È riconosciuta la possibilità, per i lavoratori autonomi e liberi professionisti, di chiedere la sospensione, per un periodo di 9 mesi, delle rate dei mutui sulla prima casa, dietro presentazione di apposita autocertificazione attestante la perdita, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, di oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all’ultimo trimestre 2019. Non è invece richiesta la presentazione dell’Isee.

Il pagamento delle rate dei prestiti accordati da banche o altri intermediari finanziari alle Pmi e alle microimprese è sospeso fino al 30 settembre 2020. Le linee di credito accordate “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possono essere revocati fino al 30 settembre. È in ogni caso richiesta la presentazione all’istituto finanziario di una domanda corredata di un’autocertificazione con la quale la Pmi attesta di aver subito una riduzione parziale o totale dell’attività quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19. Queste sospensioni si aggiungono alla moratoria (fino ad un anno) già promossa dall’ABI e dalle banche aderenti.

Concessione della controgaranzia dello Stato (fino all’80%) su interventi di Cassa Depositi e Prestiti a favore delle banche per facilitare l’erogazione di credito alle imprese danneggiate dalla crisi sanitaria.

Nell’ambito del fondo rotativo per programmi di penetrazione commerciale in Paesi Extra UE, è costituita una sezione separata per la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto – in regime “de minimis” – fino al 50% dei finanziamenti concessi.

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Sono rinviate d’ufficio tutte le udienze dal 9 marzo al 15 aprile 2020 dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari. Per lo stesso periodo (dal 9 marzo al 15 aprile) sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto nell’ambito degli stessi procedimenti. Tali disposizioni si applicano anche ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie.

Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali. I versamenti dei predetti canoni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

Ai fini del computo dei termini relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.
Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.

La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del decreto è prorogata al 31 agosto 2020.

Tutte le società possono convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio di esercizio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Nelle Spa, Srl, Sapa e società cooperative è possibile prevedere che i soci intervengano in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie. Non è inoltre necessario che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo. Nelle Srl è possibile ricorrere al voto espresso mediante consultazione scritta o al consenso espresso per iscritto, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, comma 4, cod. civ..

Sono prorogati al 30 giugno 2020 i termini di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale ed i termini di versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali.