È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27.01.2022, n. 21 il D.L. 27.01.2022 n. 4, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”, in vigore dal 27.01.2022.
Si riassumono le principali disposizioni contenute nel provvedimento.
Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio
Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e di prevedere specifiche misure di sostegno per i soggetti maggiormente incisi, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, denominato «Fondo per il rilancio delle attività economiche», con una dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2022, finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese, in possesso dei requisiti richiesti, che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007:
– 47.19 Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati
– 47.30 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
– 47.43 Commercio al dettaglio di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati
– 47.5 Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati
– 47.6 Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati
– 47.71 Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati
– 47.72 Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati
– 47.75 Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
– 47.76 Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
– 47.77 Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati
– 47.78 Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati
– 47.79 Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi
– 47.82 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature
– 47.89 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti
– 47.99 Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati
Per poter beneficiare degli aiuti previsti, le imprese interessate devono presentare un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro e aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.
Al fine di ottenere il contributo, le imprese interessate presentano, esclusivamente in via telematica, un’istanza al Ministero dello sviluppo economico entro i termini e con le modalità definite con successivo provvedimento del Ministero dello sviluppo economico.
Le risorse finanziarie del fondo sono ripartite tra le imprese aventi diritto, riconoscendo a ciascuna un importo determinato applicando una percentuale pari alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta, come segue:
a) 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 400.000 euro;
b) 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
c) 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 2 milioni di euro.
Sostegno attività particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica
Per il contributo previsto a sostegno dei settori del wedding, dell’intrattenimento, dell’HORECA e altri settori in difficoltà dall’art. 1-ter D.L. 73/2021, in considerazione degli effetti dell’emergenza epidemiologica, per l’anno 2022 sono stanziati 40 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, da destinare ad interventi per le imprese che svolgono, come attività prevalente comunicata, una di quelle attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO:
– 96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie
– 56.10 Ristoranti e attività di ristorazione mobile
– 56.21 Fornitura di pasti preparati (catering per eventi)
– 56.30 Bar e altri esercizi simili senza cucina
– 93.11.2 Gestione di piscine
e che nell’anno 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi non inferiore al 40% rispetto ai ricavi del 2019.
Contributo straordinario a imprese energivore
Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al D.Mise 21.12.2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per KWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel I° trimestre 2022.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24.
Limiti alle cessioni dei crediti fiscali
I soggetti che fruiscono dei crediti d’imposta per interventi edilizi ex art. 121 D.L. 34/2020 e dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da Covid-19 ex art. 122 D.L. 34/2020 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
– per lo sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione;
– per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.
Tutti i contratti stipulati in violazione delle predette disposizioni saranno considerati nulli.