È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30.12.2023, n. 303 il D.Lgs. 30.12.2023 n. 216, in “attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi”, in vigore dal 31.12.2023. Si riassumono le principali disposizioni.

Revisione della disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche

Revisione della disciplina delle detrazioni fiscali

Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni

Abrogazione Ace

Entrata in vigore

Revisione della disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche

Per l’anno 2024, nella determinazione dell’imposta sul reddito sulle persone fisiche, l’imposta lorda è calcolata applicando le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a 28.000 euro: 23%;

b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro: 35%;

c) oltre 50.000 euro: 43%.

Sempre per l’anno 2024, la detrazione per i redditi da lavoro dipendente e assimilati è innalzata a 1.955 euro.

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Revisione della disciplina delle detrazioni fiscali

Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a euro 50.000 l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda, spettante per l’anno 2024 in relazione ai seguenti oneri è diminuito di un importo pari a euro 260:

a) oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie;

b) erogazioni liberali in favore dei partiti politici;

c) premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.

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Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni

Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023, per i titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni, il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale.

L’agevolazione spetta ai soggetti che hanno esercitato l’attività nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2023 per almeno 365 giorni.

Gli incrementi occupazionali rilevano a condizione che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 sia superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d’imposta precedente.

Il costo riferibile all’incremento occupazionale è pari al minor importo tra il costo effettivo relativo ai nuovi assunti e l’incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico, rispetto a quello relativo all’esercizio in corso al 31.12.2023.

Nessun costo è riferibile all’incremento occupazionale nel caso in cui, alla fine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023, il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, risulti inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2023.

Per lo stesso periodo d’imposta (successivo a quello in corso al 31.12.2023), al fine di incentivare l’assunzione di particolari categorie di soggetti, il costo riferibile a ciascun nuovo assunto, anche ai fini della determinazione dell’incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico ai sensi dell’art. 2425, c. 1, lett. B), n. 9), del codice civile, è moltiplicato per coefficienti di maggiorazione laddove il nuovo assunto rientri in una delle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela.

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Abrogazione ACE

A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023, è abrogata la disciplina “ACE” (Aiuto alla Crescita Ecomica).

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Entrata in vigore

Il presente decreto è entrato in vigore il 31.12.2023 (giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).

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