È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la L. 30.12.2020, n. 178 (“Legge di Bilancio 2021”), in vigore dal 1.01.2021.
Si riassumono le principali disposizioni contenute nel provvedimento.

IMPOSTE E TASSE

Proroga detrazioni fiscali interventi edilizi
Sono prorogate anche per l’anno 2021:
– la detrazione fiscale del 65% per le spese documentate relative a interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus);
– la detrazione fiscale per l’acquisto e posa in opera di: micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili e schermature solari.
– la detrazione fiscale del 50% (fino a una spesa massima di 96.000 euro) per gli interventi di ristrutturazione edilizia (art. 16-bis, c. 1 Tuir);
– il bonus mobili, con aumento da 10.000 a 16.000 euro della spesa massima su cui calcolare la detrazione del 50%;
– il bonus facciate, consistente nella detrazione del 90% delle spese sostenute per gli interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi/fregi/ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero/restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate) di cui al D.M. 1444/1968.

Superbonus 110%
È esteso l’arco temporale di riferimento previsto per le spese oggetto di detrazione in relazione agli interventi di riqualificazione energetica e antisismici già ammessi alla detrazione del 110% (superbonus).
Le spese detraibili sono quelle sostenute per gli interventi effettuati sugli edifici dal 1.07.2020 fino al 30.06.2022), da ripartire tra gli aventi diritto in:
– 5 quote annuali di pari importo per le spese sostenute fino al 31.12.2021;
– 4 quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022.
La detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2022, a condizione che alla data del 30.06.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo.
Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa (interventi trainanti), senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.
Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica (Ape) perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di isolamento termico delle superfici opache, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A.
Rientrano nell’agevolazione (interventi trainati) anche gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità (art. 16bis, c. 1, lett. e) Tuir), anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni.
La detrazione prevista per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici è estesa anche agli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici. La detrazione è ripartita in 4 quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022.

Proroga bonus verde 2021
È prorogata per il 2021 la detrazione Irpef del 36% (nel limite di spesa di 5.000 euro annui) per la sistemazione a verde di aree scoperte di unità immobiliari privati a uso abitativo, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi nonché di coperture a verde e di giardini pensili.

Bonus idrico
Alle persone fisiche residenti in Italia è riconosciuto, nel limite di spesa dello specifico Fondo e fino a esaurimento delle risorse, un bonus idrico pari ad euro 1.000 per ciascun beneficiario da utilizzare, entro il 31.12.2021, per interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua.

Credito d’imposta cuochi professionisti (dipendenti o autonomi)
Al fine di sostenere il settore della ristorazione, anche in considerazione delle misure restrittive adottate a causa del COVID-19, ai soggetti esercenti l’attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratore dipendente sia come lavoratore autonomo in possesso di partita Iva, anche nei casi in cui non siano in possesso del codice ATECO 5.2.2.1.0, spetta un credito d’imposta fino al 40% del costo per le spese per l’acquisto di beni strumentali durevoli ovvero per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all’esercizio dell’attività, sostenute tra il 1.01.2021 e il 30.06.2021.
Il credito d’imposta spetta fino a un massimo di 6.000 euro, nel limite massimo di spesa complessivo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Detrazione spese veterinarie
L’importo massimo detraibile dall’Irpef, nella misura del 19% per spese veterinarie, è aumentato da 500 a 550 euro annui.

Contributo a fondo perduto al locatore per la riduzione canone di locazione
Per l’anno 2021 al locatore di un immobile adibito a uso abitativo, situato in un Comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l’abitazione principale del locatario, in caso di riduzione dell’importo del contratto di locazione è riconosciuto, nel limite massimo di spesa previsto, un contributo a fondo perduto fino al 50% della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per ciascun locatore.

Abolizione esterometro dal 1.01.2022
Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1.01.2022, i dati relativi alle operazioni effettuate con l’estero sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio.
Con riferimento alle medesime operazioni:
a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

Divieto di fattura elettronica per prestazioni sanitarie
È prorogato al 2021 il divieto di emissione di fatture elettroniche mediante SdI per i soggetti che trasmettono i dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Tale divieto si ritiene esteso anche ai soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche, anche se non sono tenuti all’invio dei dati al sistema STS.

Rivalutazione terreni e partecipazioni non quotate
La facoltà di rideterminare il valore d’acquisto è prorogata ai terreni edificabili e con destinazione agricola e alle partecipazioni non quotate possedute al 1.01.2021, mediante pagamento di un’imposta sostitutiva pari all’11%.
Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30.06.2021.
La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30.06.2021.

AGEVOLAZIONI

Credito d’imposta beni strumentali nuovi
A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2022 (ovvero entro il 30.06.2023, a condizione che entro il 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), è riconosciuto un credito d’imposta nelle misure stabilite in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili, variabile dal 6% al 50%.
Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, ad eccezione: dei beni indicati all’art. 164, c. 1 Tuir (mezzi di trasporto a motore), dei beni con coefficiente di ammortamento ai fini fiscali inferiore al 6,5%, dei fabbricati e delle costruzioni.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti, ovvero a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni.
Per gli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2021, il credito d’imposta spettante ai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale. Nel caso in cui l’interconnessione dei beni avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante per i beni non rientranti negli allegati di cui alla L. 232/2016.

Credito d’imposta in R&S e credito d’imposta formazione 4.0
Sono prorogate fino al 2022 la disciplina relativa al credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative di cui all’art. 1 L. 160/2019 e la disciplina del credito d’imposta formazione 4.0.
Per le attività di ricerca e sviluppo, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 20% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 4 milioni di euro,
Per le attività di innovazione tecnologica, il credito d’imposta è riconosciuto, separatamente, in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 2 milioni di euro.
Per le attività di design e ideazione estetica, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 2 milioni di euro.
Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 15% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 12 milioni di euro.

Rafforzamento patrimoniale imprese di medie dimensioni
Il credito d’imposta riconosciuto alle società di medie dimensioni, con riferimento al rafforzamento patrimoniale previsto dall’art. 26, c. 8 D.L. 34/2020, è prorogato sugli aumenti di capitale a pagamento e integralmente versati entro il 30.06.2021.
La percentuale di agevolazione è riconosciuta nel limite aumentato dal 30% al 50% dell’aumento di capitale deliberato ed eseguiti nel 1° semestre del 2021.

Fondo esonero contributi previdenziali lavoratori autonomi e professionisti
È istituito il Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti destinata a finanziare l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali Inps e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019.

Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa per lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps (ISCRO)
È istituita in via sperimentale, per il triennio 2021-2023, l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), erogata dall’Inps.
L’indennità è riconosciuta, previa domanda, ai soggetti iscritti alla Gestione separata che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo.
L’indennità è riconosciuta ai soggetti che presentano i seguenti requisiti:
a) non siano titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
b) non siano beneficiari di reddito di cittadinanza;
c) abbiano prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 3 anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda;
d) abbiano dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente;
e) siano in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
f) siano titolari di partita Iva attiva da almeno 4 anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.
La domanda è presentata dal lavoratore all’Inps in via telematica entro il 31.10 di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Nella domanda sono autocertificati i redditi prodotti per gli anni di interesse.
L’indennità, pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito certificato dall’Agenzia delle Entrate, spetta a decorrere dal 1° giorno successivo alla data di presentazione della domanda ed è erogata per 6 mensilità e non comporta accredito di contribuzione figurativa.
L’importo dell’indennità non può in ogni caso superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili.
La prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio.

Proroga garanzia Sace
È prorogata fino al 30.06.2021 la concessione da parte di SACE Spa di garanzie a favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali, altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese con sede in Italia colpite dall’emergenza COVID-19.

Durata Fondo di garanzia Pmi
I finanziamenti fino a 30.000 euro garantiti al 100% dal Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, concessi in favore di PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, nonché associazioni professionali e società tra professionisti, agenti e subagenti di assicurazione e broker la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19, possono avere una durata fino a 15 anni.
Il beneficiario dei finanziamenti già concessi alla data del 1.01.2021 può chiedere il prolungamento della durata fino alla durata massima di 15 anni, con il mero adeguamento della componente Rendistato del tasso d’interesse applicato, in relazione alla maggiore durata del finanziamento.

Proroga Fondo garanzia Pmi
È prorogata al 30.06.2021 l’operatività dell’intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia PMI, previsto dall’art. 13 D.L. 23/2020. Fanno eccezione, rispetto alla regola generale, le garanzie a favore delle imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499 (mid cap), le quali sono concesse dal Fondo, alle condizioni ivi previste, fino al 28.02.2021 (che saranno rilasciate a valere sullo strumento Garanzia SACE, fino al 30.06.2021).

Proroga misure di sostegno a micro e Pmi
Sono prorogate al 30.06.2021 le misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese relative all’apertura di credito e concessione di prestiti non rateali o prestiti e finanziamenti a rimborso rateale.
Per le imprese già ammesse alle misure di sostegno alla data del 1.01.2021, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l’ipotesi di rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 31.01.2021.

Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale
Per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31.12.2020 non si applicano gli obblighi di ricostituzione del capitale di cui agli artt. 2446, cc. 2 e 3, 2447, 2482-bis, cc. 4-6 e 2482-ter c.c. e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale al di sotto del minimo legale di cui agli artt. 2484, c. 1, n. 4), e 2545-duodecies C.C.
Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di 1/3, stabilito dagli artt. 2446, c. 2, e 2482-bis, c. 4 C.C., è posticipato al quinto esercizio successivo; l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.
Nelle ipotesi previste dagli artt. 2447 o 2482-ter C.C. l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell’esercizio del quinto esercizio successivo. L’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli artt. 2447 o 2482-ter C.C.
Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, c. 1, n. 4) e 2545-duodecies C.C.

Sospensione scadenza titoli di credito
I termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1.09.2020 al 31.01.2021, sono sospesi fino al 31.01.2021. I protesti o le constatazioni equivalenti già levati nel predetto periodo sono cancellati d’ufficio. Non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso.

Proroga credito d’imposta pubblicità e per la filiera della stampa
Per gli anni 2021 e 2022 il credito d’imposta di cui all’art. 57bis D.L. 50/2017 è concesso, ai medesimi soggetti ivi previsti, nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021e 2022.

Bonus abbonamenti a quotidiani, riviste e periodici
Al fine di sostenere l’accesso delle famiglie a basso reddito ai servizi informativi, in via sperimentale per gli anni 2021 e 2022, ai nuclei familiari con un valore Isee inferiore a 20.000 euro che beneficiano del voucher per l’acquisizione dei servizi di connessione alla rete internet in banda ultra larga e dei relativi dispositivi elettronici, è riconosciuto un contributo aggiuntivo, dell’importo massimo di 100 euro, sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di abbonamenti a quotidiani, riviste o periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Bonus bebè
L’assegno di natalità (“bonus bebè”), è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1.01.2021 al 31.12.2021.

Bonus tv
Allo scopo di favorire il rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2 e di favorire il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti, attraverso il riciclo, ai fini di tutela ambientale e di promozione dell’economia circolare, di apparecchiature elettriche ed elettroniche il contributo di cui all’art. 1, c. 1039, lett. c) L. 205/2017 è esteso all’acquisto e allo smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva.

Voucher occhiali da vista
In favore dei membri di nuclei familiari con un valore dell’indicatore ISEE non superiore a 10.000 euro annui, è prevista l’erogazione di un voucher una tantum di importo pari a 50 euro per l’acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive.

Bonus acquisto veicoli elettrici
Ai soggetti appartenenti a nuclei familiari con Isee inferiore a euro 30.000 che acquistano in Italia, entro il 31.12.2021, anche in locazione finanziaria, veicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di potenza inferiore o uguale a 150 kW, di categoria M1,che abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a euro 30.000 al netto dell’Iva, è riconosciuto un contributo, nel limite di spesa previsto e fino ad esaurimento delle risorse, alternativo e non cumulabile con altri contributi statali previsti dalla normativa vigente, nella misura del 40% delle spese sostenute e rimaste a carico dell’acquirente.

Credito d’imposta sistemi di filtraggio acqua potabile
Al fine di razionalizzare l’uso dell’acqua e di ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate a uso potabile, alle persone fisiche nonché ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, dal 1.01.2021 al 31.12.2022, spetta un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore, per le persone fisiche non esercenti attività economica, a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare e, per gli altri soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale.

LAVORO

Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato
Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, viene riconosciuto l’esonero contributivo nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il 36° anno di età.
L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

Esonero contributivo per assunzione di donne
Per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, in via sperimentale, è riconosciuto l’esonero contributivo nella misura del 100% nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.
Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.
Il beneficio è riconosciuto per:
– 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato o di trasformazione a tempo indeterminato del contratto a tempo determinato (in tale ultimo caso i 18 mesi decorrono dalla data di assunzione a tempo determinato);
– 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato.

Proroga utilizzo contratti a termine acausali
Fino al 31.03.2021, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all’art. 19, c. 1 D.Lgs. 81/2015.

Cig, integrazione salariale e Cig in deroga per Covid-19
I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e del trattamento di integrazione salariale in deroga (artt. 19-22-quinquies D.L. 18/2020) per una durata massima di 12 settimane.
Le 12 settimane devono essere collocate nel periodo compreso tra il 1.01.2021 e il 31.03.2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, e nel periodo compreso tra il 1.01.2021 e il 30.06.2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga.

Esonero contributivo alternativo ad ammortizzatori sociali
Ai datori di lavoro privati che non richiedono i nuovi trattamenti ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario e trattamento di integrazione salariale in deroga per Covid-19, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un ulteriore periodo massimo di 8 settimane, fruibili entro il 31.03.2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020.

Proroga divieti di licenziamento
Fino al 31.03.2021 resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo nonché la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.
Le sospensioni e le preclusioni non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento Naspi.