Il Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto “Sostegni”) introduce misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19.

Di seguito vengono illustrate sinteticamente le principali novità.

Contributo a fondo perduto

È riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario e che, nel 2019, hanno conseguito un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 10 milioni di euro.
Il contributo spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi 2019.
Ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 2019 il contributo spetta anche se il fatturato non ha subito la riduzione richiesta.
Il contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra il fatturato medio mensile 2020 e quello 2019, così determinata:
– 60% se i ricavi e compensi del 2019 non sono superiori a 100.000 euro,
– 50% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 100.000 euro ma non superiori a 400.000 euro,
– 40% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 400.000 euro ma non superiori a 1 milione di euro,
– 30% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro,
– 20% se i ricavi o compensi 2019 sono superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.
In presenza dei requisiti illustrati, è comunque riconosciuto l’importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. L’importo massimo è pari a 150.000 euro.
Il contributo, a scelta irrevocabile del contribuente, può essere riconosciuto, nella sua totalità, in forma di credito d’imposta.
Per poter beneficiare del contributo, sarà necessario presentare apposita istanza all’Agenzia delle entrate dal 30.03.2021 ed entro il 28.05.2021.

Contributi per le attività con sede in centri commerciali – abrogazione

Vengono abrogate le disposizioni dell’articolo 1, commi 14-bis e -14-ter, D.L. 137/2020, che prevedevano, nell’anno 2021, un contributo a favore degli operatori con sede operativa nei centri commerciali e degli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande.

Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente dalla riscossione

Viene esteso al 30 aprile il periodo di sospensione del versamento di tutte le cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione.
I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 31.05.2021.

Rottamazione ter e saldo e stralcio

Le rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio in scadenza nel 2020 possono essere versate entro il 31.07.2021.
Le rate in scadenza il 28.02, il 31.03, il 31.05 e il 31.07.2021 possono essere versate entro il 30.11.2021.

Annullamento dei carichi

Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti da singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 delle persone fisiche che hanno conseguito, nel 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.
La stessa misura è estesa anche ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.
Sarà emanato, a tal fine, un apposito decreto: fino alla data dell’annullamento è comunque sospesa la riscossione dei debiti di importo residuo fino a 5.000 euro.

Definizione avvisi bonari non spediti

Potranno essere emanati appositi provvedimenti per la definizione delle somme dovute a seguito di avvisi bonari da liquidazioni automatiche non spediti nel rispetto del periodo di sospensione, ma elaborati entro il 31.12.2020 (relativi alle dichiarazioni riferite al 2017) e entro il 2021 (relativi alle dichiarazioni riferite al 2018). La definizione non si estenderà invece ai controlli formali ex articolo 36-ter D.P.R. 600/1973.
Potranno accedere alla riduzione coloro che hanno registrato una riduzione del volume d’affari superiore al 30%.
Sarà l’Agenzia delle entrate ad inviare la proposta di definizione, se sussistono i requisiti previsti.
In caso di mancato pagamento alle prescritte scadenze la definizione non produce effetti.

Licenziamenti

Il blocco dei licenziamenti per motivi economici proseguirà fino al 30.06.2021 o fino al 31.10.2021 per le imprese che utilizzeranno le nuove 28 settimane di CIG Covid-19.