E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28.10.2020, n. 269, il D.L. 28.10.2020 n. 137 (“Decreto Ristori”), recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, in vigore dal 29.10.2020.
Si riassumono le principali disposizioni contenute nel provvedimento.

Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle più recenti misure restrittive introdotte, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25.10.2020, hanno la partita Iva attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 al decreto.
Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato ai soggetti, riportati nell’Allegato 1, che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1.01.2019.
Per i soggetti che hanno già beneficiato del precedente contributo a fondo perduto, il nuovo contributo è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.
L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato:
a) per i soggetti che hanno già beneficiato del precedente contributo, come percentuale compresa tra il 100% ed il 400% del contributo già erogato, a seconda dell’attività svolta;
b) per i soggetti che non hanno presentato precedentemente istanza per il contributo, come percentuale del valore calcolato sul calo del fatturato, previa presentazione di apposita istanza.

Per le imprese operanti nei settori di cui all’Allegato 1, viene esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda.

Non è dovuta la seconda rata Imu concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all’Allegato 1, a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate.

Per il mese di novembre 2020 è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A. un’indennità pari a 800 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso le società e associazioni sportive dilettantistiche che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

Il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta modello 770/2020, relativa all’anno di imposta 2019, è prorogato al 10.12.2020.

I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di CIGO, Assegno ordinario e CIGD, per una durata massima di 6 settimane, nel periodo ricompreso tra il 16.11.2020 e il 31.01.2021, secondo le nuove modalità previste.

Fino al 31.01.2021 resta precluso l’avvio delle procedure per la dichiarazione di mobilità, licenziamenti collettivi e individuali e resta altresì sospesa la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.

Per i datori di lavoro privati che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail dovuti per la competenza del mese di novembre 2020.
I pagamenti dei contributi sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16.03.2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.03.2021.

Il genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di 16 anni, disposta dal dipartimento di prevenzione dell’ASL territorialmente competente.