È entrato in vigore il Decreto Legislativo 4 agosto 2026, n. 148, cosiddetto “Decreto Omnibus”, che introduce numerose modifiche in materia di reddito d’impresa, IVA, accertamento, concordato preventivo biennale e sanzioni tributarie. Il provvedimento è in vigore dal 12 agosto 2026, con decorrenze differenziate per le singole disposizioni.
Di seguito riepiloghiamo le disposizioni di maggiore interesse per imprese, professionisti e società.

Auto aziendali concesse ai dipendenti e tassazione degli optional

Per gli autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi ai dipendenti in uso promiscuo resta confermato il criterio forfetario basato su una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri e sui costi chilometrici indicati nelle tabelle ACI. Il valore imponibile è determinato, in via ordinaria, nella misura del 50%, ridotta al 10% per i veicoli esclusivamente elettrici e al 20% per gli ibridi plug-in.
Dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui il veicolo raggiunge cinque anni dalla prima immatricolazione, il valore imponibile del fringe benefit viene incrementato del 50%. È inoltre previsto un aumento del 5% quando il veicolo presenta accessori o allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non acquistati direttamente dal lavoratore.
Le nuove regole si applicano dal periodo d’imposta 2026 e, in determinati casi, anche ai veicoli concessi in uso promiscuo negli anni precedenti o riassegnati a dipendenti diversi. Sono fatti salvi i comportamenti adottati dai datori di lavoro fino al 31 dicembre 2025, senza rimborso delle eventuali maggiori imposte già versate.

Contributi pubblici per studi e ricerche

Cambia il trattamento fiscale dei contributi pubblici ricevuti dalle imprese a fronte di costi sostenuti per studi e ricerche. Viene eliminata la regola che ne prevedeva la tassazione secondo il criterio di cassa, ossia nell’esercizio in cui il contributo veniva materialmente incassato.
Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, tali contributi saranno tassati secondo il principio di competenza, sulla base della loro imputazione contabile. La modifica mira ad allineare il trattamento fiscale alla rappresentazione adottata nel bilancio.

Riallineamento tra valori contabili e valori fiscali

È prevista una possibilità straordinaria di riallineamento delle differenze tra valori contabili e fiscali degli elementi patrimoniali, generate in periodi precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2024 e ancora esistenti al termine del periodo d’imposta successivo.
Il riallineamento interessa, tra gli altri, i cambiamenti dei principi contabili, il passaggio dagli IAS/IFRS ai principi OIC, le variazioni degli obblighi informativi di bilancio, l’adozione della derivazione rafforzata da parte delle microimprese e alcune operazioni straordinarie fiscalmente neutrali.
L’opzione opera secondo il metodo del saldo globale. L’eventuale saldo positivo è assoggettato alle aliquote ordinarie IRES e IRAP separatamente dal reddito complessivo, mentre il saldo negativo è deducibile in dieci periodi d’imposta. Per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, l’opzione produce effetti dal 2026, deve essere esercitata nel modello Redditi 2027 e l’imposta deve essere versata in unica soluzione entro il termine previsto per il saldo delle imposte del periodo 2026.

Più tempo per esercitare la detrazione IVA

Il Decreto amplia significativamente il termine entro il quale può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti. Il diritto continua a sorgere nel momento in cui l’imposta diviene esigibile, ma potrà essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto.
Viene conseguentemente ampliato anche il termine per la registrazione delle fatture e delle bollette doganali. L’annotazione dovrà avvenire prima della liquidazione periodica nella quale viene esercitata la detrazione e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura.
Resta necessario che siano presenti entrambi i presupposti richiesti: l’effettuazione dell’operazione, quale requisito sostanziale, e il possesso di una valida fattura d’acquisto, quale requisito formale. La novità concede alle imprese un periodo più ampio per effettuare i controlli sulle fatture prima di registrarle e utilizzare il relativo credito IVA.

Trust e pagamento delle imposte ipotecarie e catastali

In caso di conferimento di beni e diritti in trust o mediante altri vincoli di destinazione, il contribuente può optare per il pagamento dell’imposta sulle successioni e donazioni al momento di ciascun conferimento oppure all’apertura della successione.
Il Decreto chiarisce espressamente che tale opzione riguarda non soltanto l’imposta sulle successioni e donazioni, ma anche le imposte ipotecaria e catastale.
La precisazione assume particolare rilievo quando nel trust o nel vincolo di destinazione vengono trasferiti beni immobili o diritti reali immobiliari. La scelta del momento in cui assolvere le imposte richiede pertanto una valutazione preventiva, tenendo conto della struttura dell’operazione, dei soggetti beneficiari e degli effetti fiscali complessivi.

Obblighi delle stabili organizzazioni in Italia

Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 e per quelli successivi, il rendiconto economico e patrimoniale delle stabili organizzazioni italiane di società ed enti commerciali non residenti dovrà essere munito di data certa.
La data certa dovrà essere attribuita entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo d’imposta, mediante marcatura temporale, vidimazione o altri strumenti riconosciuti dalla normativa vigente. I dati contenuti nel rendiconto dovranno inoltre essere riportati in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi.
L’obiettivo è garantire autenticità, certezza temporale e conoscibilità da parte dell’Amministrazione finanziaria di un documento che, diversamente dal bilancio societario, non è soggetto a pubblicazione.

Accertamento dei costi con effetti su più esercizi

Per i componenti negativi del reddito d’impresa con efficacia pluriennale, il termine entro cui l’Amministrazione finanziaria può effettuare l’accertamento decorre dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta nel quale una quota del costo è stata dedotta per la prima volta.
La regola non riguarda i componenti relativi a operazioni inesistenti. Per gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali e per le spese relative a più esercizi, essa si applica alle violazioni rilevabili già al momento dell’acquisto del bene o del sostenimento della spesa.
Le nuove disposizioni riguarderanno i beni e i servizi acquistati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027.

Società a ristretta base partecipativa e utili ai soci

In caso di accertamento nei confronti di una società di capitali a ristretta base partecipativa, la distribuzione degli utili extracontabili ai soci non potrà essere presunta in modo generalizzato.
La presunzione, salva la possibilità per il contribuente di fornire prova contraria, potrà operare esclusivamente quando l’accertamento rilevi, sulla base di elementi certi e precisi, anche di natura presuntiva, componenti positivi imponibili non contabilizzati e non dichiarati oppure componenti negativi inesistenti che abbiano concorso alla formazione del reddito pur essendo indeducibili.

Accertamenti fondati sull’antieconomicità

Lo scostamento tra il corrispettivo pattuito e il valore di mercato di un bene o di un servizio non è, da solo, sufficiente a giustificare un accertamento ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
La differenza di valore può costituire un indice dell’esistenza di ricavi non dichiarati oppure della mancanza di inerenza di un costo soltanto quando sia accompagnata da ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti. L’accertamento resta comunque possibile quando la difformità rispetto al valore di mercato risulti manifesta e rilevante.

Concordato preventivo biennale 2026-2027

Il Decreto Omnibus interviene in modo significativo sulla disciplina del concordato preventivo biennale, chiarendo alcune criticità emerse nella prima applicazione e introducendo misure specifiche per il rinnovo dell’adesione nel biennio 2026-2027.
È espressamente stabilito che l’adesione effettuata in assenza dei requisiti previsti oppure in presenza di una causa di esclusione è priva di effetti.
In caso di rinnovo, le modifiche della compagine sociale non determinano automaticamente l’esclusione o la cessazione del concordato quando riguardano l’ingresso di soci o associati che, nell’anno precedente, hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati, oppure redditi d’impresa o di lavoro autonomo, per importi complessivamente non superiori a 35.000 euro.
Per chi rinnova l’adesione sono riconosciuti benefici premiali rilevanti. È previsto l’esonero dal visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA fino a 100.000 euro annui e dei crediti relativi alle imposte dirette e all’IRAP fino a 70.000 euro annui. L’esonero dal visto, oppure dalla prestazione della garanzia, riguarda anche i rimborsi IVA fino a 100.000 euro annui. È inoltre prevista l’anticipazione di due anni dei termini di decadenza per l’accertamento.
Per i versamenti rateali delle imposte relative al biennio 2026-2027 non sono dovuti interessi. In caso di rinnovo non si applica inoltre la maggiorazione dell’acconto prevista per il primo periodo d’imposta di adesione. Se il contribuente corregge, mediante dichiarazione integrativa, errori od omissioni nei ricavi, compensi o altri dati utilizzati per formulare la proposta, il reddito e il valore della produzione concordati vengono rideterminati; le relative sanzioni possono essere definite mediante ravvedimento operoso.
Vengono infine riviste le cause di decadenza. Tra le ipotesi rilevanti rientrano l’accertamento di attività non dichiarate o di passività inesistenti o indeducibili per un importo superiore al 30% dei ricavi o compensi dichiarati, nonché errori od omissioni nei dati del periodo precedente che, una volta corretti, determinino un reddito o un valore della produzione superiore di almeno il 30% rispetto a quello concordato.
Le nuove disposizioni si applicano dal biennio d’imposta 2026-2027.

Ravvedimento speciale 2020-2023 per chi rinnova il concordato

I contribuenti che hanno applicato gli ISA e rinnovano, nei termini di legge, l’adesione al concordato preventivo biennale per il 2026-2027 possono accedere a un ravvedimento speciale riferito alle annualità dal 2020 al 2023. La misura consente di versare un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’IRAP, con effetti di limitazione dell’attività di accertamento sui periodi definiti.
La base imponibile è determinata incrementando il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data del 12 agosto 2026, in misura variabile in funzione del punteggio ISA.
Per il 2022 e il 2023, l’imposta sostitutiva sui redditi e sulle addizionali è pari al 10% per un livello ISA almeno pari a 8, al 12% per un livello almeno pari a 6 ma inferiore a 8 e al 15% per un livello inferiore a 6. L’imposta sostitutiva IRAP è pari al 3,9%. Per il 2020 e il 2021, in considerazione della pandemia, le imposte sostitutive sono ridotte del 30%. In ogni caso, l’imposta sostitutiva sui redditi e sulle addizionali non può essere inferiore a 1.000 euro per ciascuna annualità.
Il versamento deve essere eseguito in unica soluzione tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2027, oppure in un massimo di dieci rate mensili di pari importo. Le rate successive sono maggiorate degli interessi al tasso legale con decorrenza dal 16 marzo 2027. Nel pagamento rateale l’opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona con il pagamento di tutte le rate. La società o associazione può eseguire il versamento in luogo dei soci o associati per i redditi prodotti in forma associata o imputati per trasparenza.
Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento in unica soluzione, o della prima rata, avviene dopo la notifica di un processo verbale di constatazione, di uno schema di atto di accertamento o di un atto di recupero di crediti inesistenti.
Una volta eseguito il versamento o durante il regolare pagamento rateale, non possono essere effettuate rettifiche dei redditi d’impresa o di lavoro autonomo e dell’IVA per le annualità definite, salvo specifiche eccezioni, tra cui la decadenza dal concordato, determinate vicende penali o cautelari, il mancato perfezionamento del pagamento rateale e la dichiarazione infedele di una causa di esclusione.
Per le annualità oggetto di ravvedimento, i termini di decadenza per l’accertamento sono prorogati al 31 dicembre 2029. Per i soggetti ISA che rinnovano il concordato per il 2026-2027, i termini di accertamento in scadenza al 31 dicembre 2026 sono comunque prorogati al 31 dicembre 2027.

Corrispettivi giornalieri e pagamenti elettronici

In caso di omessa, tardiva o inesatta trasmissione dei corrispettivi giornalieri, quando la violazione non incide sulla corretta liquidazione dell’imposta, si applica una sanzione amministrativa di 100 euro per ciascuna trasmissione, entro il limite massimo di 1.000 euro per trimestre. Non trova applicazione il cumulo giuridico delle sanzioni.
La stessa disciplina riguarda le violazioni relative alla memorizzazione o alla trasmissione dei dati dei pagamenti elettronici. Non si applica tuttavia la sanzione quando la differenza tra il numero delle operazioni con pagamento elettronico registrate e memorizzate ai fini dei corrispettivi e il numero dei pagamenti elettronici effettivamente accettati non supera il 5%.