A seguito del confronto intercorso tra il Ministro dello Sviluppo Economico, il Ministro dell’Economia e delle Finanze e le sigle sindacali nazionali, si sono convenute alcune modifiche all’allegato 1 del DPCM del 22 marzo 2020, contenente l’elenco delle attività non sospese.
Alle imprese che non erano state sospese dal DPCM 22 marzo 2020 e che, per effetto del nuovo decreto, dovranno sospendere la propria attività, sarà consentita la possibilità di ultimare le attività necessarie alla sospensione, inclusa la spedizione della merce in giacenza, fino alla data del 28 marzo 2020.
Ricordiamo che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 del DPCM 22.03.2020 (ora modificato). Le attività professionali non sono sospese e restano comunque ferme le previsioni di cui al DPCM del 11.03.2020 e all’Ordinanza Regione Lombardia del 21.03.2020.
Le attività produttive che sono sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.
Restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1 del decreto, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva.
Le imprese le cui attività non sono sospese devono comunque rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.
Le disposizioni del DPCM producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.