In attuazione della Legge Delega per la Riforma Fiscale è stato emanato il D.Lgs. 12.02.2024, n. 13 che disciplina il cosiddetto “Concordato Preventivo Biennale”.

Mediante il Concordato Preventivo Biennale (CPB) i professionisti e le imprese possono concordare con l’Agenzia delle Entrate i redditi (e l’imponibile Irap) da assoggettare a tassazione per il 2024 e 2025 (solo 2024 per i forfetari), ottenendo in contropartita un trattamento di favore in termini di accertamento.

Gli importi concordati saranno in progressivo aumento rispetto a quanto dichiarato per l’anno 2023 ed i redditi effettivamente realizzati saranno irrilevanti ai fini fiscali, sia che essi siano superiori o inferiori rispetto a quanto concordato.

L’adesione è da comunicare entro il 31/10/2024, con la trasmissione della dichiarazione dei redditi annuale.

Di seguito riassumiamo i principali aspetti del concordato.

Requisiti

Possono aderire al CPB le imprese e i professionisti che applicano gli indicatori sintetici di affidabilità fiscale (ISA), indipendentemente dal regime contabile adottato, o che applicano il regime dei forfetari, con l’esclusione di coloro che:
– nel periodo d’imposta 2023, hanno debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate o debiti contributivi di importi pari o superiori a € 5.000,00 (esclusi gli importo oggetto di rateazione o sospensione);
– non hanno presentato le dichiarazioni dei redditi per almeno uno dei periodi di imposta 2021, 2022 e 2023, pur avendone l’obbligo;
– hanno subito condanne per reati tributari riferibili ai periodi di imposta del triennio 2021 – 2023;
– hanno conseguito, nell’esercizio d’impresa o di arti e professioni, redditi esenti o esclusi dalla base imponibile, in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o professionale;
– nel 2024 risultano interessati da operazioni di fusione, scissione, conferimento o da modifiche della compagine sociale;
– hanno aderito al regime forfetario nel 2024;
– rientrano già nel regime forfetario e hanno iniziato l’attività nel 2023.

Effetti

L’accettazione della proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate obbligherà le imprese e i professionisti a dichiarare il reddito ed il valore della produzione Irap come concordati con l’Amministrazione Finanziaria, a nulla rilevando l’effettivo maggiore o minore reddito realizzato a consuntivo del biennio 2024 – 2025. In altri termini, i redditi o le perdite effettive saranno irrilevanti ai fini fiscali sia che essi siano superiori o inferiori rispetto a quanto concordato.

Il reddito (ed il valore della produzione Irap) concordato per il 2024-2025 dovrà essere aumentato (o diminuito) per il saldo netto delle plusvalenze e minusvalenze, sopravvenienze attive e passive, perdite su crediti.

L’accordo con il Fisco opera solo per il periodo d’imposta 2024 per i forfettari.

I contribuenti che aderiscono alla proposta dell’Agenzia delle entrate possono assoggettare la parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al concordato e che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito rettificato dichiarato nel 2023, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, applicando un’aliquota ridotta, variabile a seconda del livello di affidabilità fiscale del 2023 (10% se pari o maggiore di “8”, 12% se pari o maggiore “6”, 15% se inferiore a “6”).

Per i soggetti in regime forfetario le aliquote ridotte sono pari al 3% per le nuove iniziative ed al 10% negli altri casi.

L’adesione è da comunicare entro il 31/10/2024, con la trasmissione della dichiarazione dei redditi annuale.

Ove il contribuente aderisca dovrà procedere a ricalcolare in misura maggiorata gli acconti dovuti per l’anno 2024 in scadenza al 30/11/2024.

L’adesione al CPB non esplica effetto ai fini Iva: conseguentemente, restano invariate le regole e le disposizioni in tema di fatturazione, versamento dell’imposta e presentazione della dichiarazione Iva.

Decorso il biennio 2024-2025, permanendo i requisiti e in assenza delle cause di esclusione, l’Agenzia delle entrate formulerà una nuova proposta di concordato biennale relativa al biennio successivo, a cui il contribuente potrà aderire.

Cause di cessazione e decadenza

Si prevede che il concordato cessa i propri effetti a partire dal periodo d’imposta nel quale si verifica una delle seguenti condizioni:
– modifica dell’attività svolta nel corso del biennio 2024-2025 rispetto a quella esercitata nel 2023, a meno che tali attività prevedano l’applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale o rientrino in gruppi di settore ai quali si rendono applicabili gli stessi coefficienti di redditività previsti per la determinazione del reddito dei contribuenti forfetari;
– cessazione dell’attività;
– passaggio al regime forfettario a partire dal 2024 o 2025;
– operazioni di fusione, scissione, conferimento o modifiche della compagine sociale nel 2024 o 2025;
– ricavi o compensi di ammontare superiore di oltre il 50% rispetto al limite di applicabilità degli Isa (5.164,569 euro) o di 100.000 euro previsti per il regime forfetario.

Il concordato cessa, invece, di produrre effetto per entrambi i suoi periodi di imposta nei seguenti casi in cui:
– a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30 per cento dei ricavi dichiarati;
– a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato;
– sono indicati, nella dichiarazione dei redditi, dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato;
– ricorre una delle ipotesi di esclusione ovvero vengono meno i requisiti relativi all’assenza di debiti tributari e contributivi;
– è omesso il versamento delle somme dovute a seguito di accettazione della proposta di concordato.

Inoltre, costituiscono cause di decadenza anche:
– le violazioni constatate che integrano le fattispecie di reato in materia di imposte su redditi e Iva;
– la comunicazione inesatta o incompleta dei dati Isa, in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato, per un importo superiore al 30%;
– le violazioni, relative agli anni oggetto del concordato, consistenti nell’omessa presentazione del modello Redditi, Irap, Iva e 770, nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi giornalieri, nella memorizzazione o trasmissione di dati incompleti o non veritieri, nella mancata emissione di documenti di trasporto, contestate in numero pari o superiore a 3, commesse in giorni diversi;
– l’omessa tenuta o conservazione delle scritture contabili, dei documenti o dei registri previsti in materia di imposte dirette e Iva;
– l’omessa installazione o nella manomissione del registratore telematico.

Controlli

Per i periodi di imposta oggetto del concordato, gli accertamenti di rettifica dei redditi non possono essere effettuati salvo che ricorrano le cause di decadenza da concordato.
L’Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza potranno intensificare l’attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono.