L’assegno temporaneo per figli minori è una misura provvisoria, in vigore da luglio a dicembre 2021, istituita con il D.L. 8.06.2021 n. 79, in attesa dell’entrata in vigore dell’assegno unico che dovrebbe avvenire nel 2022.

Soggetti interessati

L’assegno temporaneo è rivolto alle sole categorie finora escluse dagli aiuti familiari, ovvero ai lavoratori autonomi, ai disoccupati e agli incapienti.
Per chi già percepisce gli assegni familiari ovvero le famiglie di lavoratori dipendenti e assimilati, pur non potendo usufruire dell’assegno temporaneo, è prevista una maggiorazione per lo stesso periodo. Tale misura temporanea non sostituisce le attuali detrazioni fiscali per i figli a carico.

Requisiti

L’assegno temporaneo riguarda i nuclei familiari con figli minori, in possesso di un’attestazione ISEE, in corso di validità, con indicatore ISEE minorenni compreso tra 0 e 50.000 Euro.

Misura

L’importo dell’assegno temporaneo è determinato sulla base del numero di figli minori e del valore dell’Indicatore ISEE minorenni. Gli importi risultano decrescenti all’aumentare del livello dell’ISEE.

Come presentare la domanda

Per chiedere l’assegno temporaneo sarà possibile presentare domanda entro il 31.12.2021 in modalità telematica direttamente sul portale web dell’INPS, contattare il Contact Center Integrato oppure rivolgersi ad un Patronato, presentando l’attestazione ISEE 2021.
Il Presidente dell’Inps, in audizione al Senato, ha precisato che la domanda sarà disponibile sul sito dell’Inps dal 1.07.2021, specificando che per la presentazione sarà sufficiente indicare solo “il codice fiscale e l’Iban”.

Modalità di erogazione dell’assegno temporaneo

L’erogazione decorre dallo stesso mese di presentazione della domanda e avviene mediante accredito sull’Iban del richiedente o mediante bonifico domiciliato.
In caso di affido condiviso dei minori, l’assegno può essere accreditato in misura pari al 50% sull’Iban di ciascun genitore.
In sede di prima applicazione, per le domande presentate entro il 30.09.2021 saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio. La misura non è imponibile ai fini Irpef.