L’art. 2 D.Lgs. 127/2015, così come modificato dall’art. 17, c. 1, lett. a) D.L. 119/2018, dispone che dal 1.01.2020, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’art. 22 D.P.R. 633/1972 (ossia i commercianti al minuto e le attività assimilate) devono memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. Il termine è anticipato al 1.07.2019 per i soggetti che hanno avuto, nel 2018, un volume d’affari superiore a 400.000 euro.
Il D.L. 119/2018, alla lett. c) del medesimo articolo, ha introdotto un credito d’imposta in relazione alle spese, sostenute negli anni 2019 e 2020, per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti per memorizzare e trasmettere i corrispettivi, nella misura del 50% della spesa sostenuta, per un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento, per ogni strumento.
Il credito è concesso direttamente al soggetto che acquista o adatta il registratore di cassa, sotto forma di credito di imposta da utilizzare in compensazione esclusivamente attraverso i canali telematici dell’Agenzia (come chiarito dal provv. 28.02.2019, n. 49842) e sempre che il pagamento sia avvenuto con modalità tracciabili (quelle di cui al provv. 4.04.2018, n. 73203).
Non occorre presentare alcuna domanda: è sufficiente utilizzare il credito, indicando come codice tributo il codice “6899” (ris. 1.03.2019, n. 33/E) e segnando come anno di riferimento l’anno di sostenimento della spesa. Il credito può essere utilizzato a decorrere dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese in cui è stata registrata la fattura di acquisto/adattamento.
Il credito dovrà poi essere indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno di sostenimento della spesa e nelle dichiarazioni degli anni successivi fino al completo utilizzo.