È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il D.L. 9.11.2020 n. 149, (Decreto “Ristori bis”) riguardante ulteriori misure urgenti adottate dal Governo per l’emergenza COVID-19, in vigore dal 9.11.2020.
Si riassumono le principali disposizioni contenute nel provvedimento.
Il contributo a fondo perduto già previsto dal Decreto “Ristori”, da destinare agli operatori Iva dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive, è esteso a nuovi settori, i cui codici attività sono indicati nel nuovo allegato 1 al Decreto.
Per gli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO 561030 – gelaterie e pasticcerie, 561041 – gelaterie e pasticcerie ambulanti, 563000 – bar e altri esercizi simili senza cucina e 551000 – Alberghi, con domicilio fiscale o sede operativa nelle cosiddette zone rosse o arancioni, il contributo a fondo perduto è aumentato di un ulteriore 50% rispetto alla quota indicata nell’Allegato 1 al Decreto.
Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con Dpcm 3.11.2020, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25.10.2020, hanno la partita Iva attiva, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riportate nell’Allegato 2 al Decreto e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle zone rosse.
Il valore del contributo è calcolato in relazione alle percentuali riportate nel citato Allegato 2 e, per chi ha già ricevuto il primo contributo a fondo perduto previsto dal Decreto “Rilancio”, verrà erogato in automatico.
Viene riconosciuto nell’anno 2021 un contributo a fondo perduto agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive del Dpcm 3.11.2020. Il contributo è erogato dall’Agenzia delle Entrate previa presentazione di istanza, secondo le modalità che saranno disciplinate da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Per i soggetti di cui al punto precedente che svolgono come attività prevalente una di quelle rientranti nell’Allegato 1 al Decreto, il contributo è determinato entro il 30% del contributo a fondo perduto di cui al precedente Decreto “Ristori”. Per tali soggetti che, invece, svolgono come attività prevalente una di quelle non rientranti nell’Allegato 1, il contributo è determinato entro il 30% del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dal Decreto “Rilancio”.
Alle imprese operanti nei settori riportati nell’Allegato 2 al Decreto, nonché alle imprese che svolgono le attività di agenzia di viaggio e tour operator che hanno la sede operativa nelle zone rosse, spetta il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.
Per l’anno 2020, non è dovuta la seconda rata Imu scadente il 16.12.2020, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riportate nell’Allegato 2, (a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate) ubicati nei comuni delle zone rosse.
Nei confronti dei soggetti operanti nei settori economici individuati nell’Allegato 1 e nell’Allegato 2 al Decreto, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle zone rosse, oppure esercenti l’attività di gestione di ristoranti nelle zone rosse o arancioni, la proroga al 30.04.2021 del termine relativo al versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap, dovuto per il 2020, si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi indicata nel Decreto “Agosto”.
Per i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’art. 1 Dpcm 3.11.2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, per quelli che esercitano le attività dei servizi di ristorazione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle zone arancioni e rosse, nonché per i soggetti che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 al Decreto oppure esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator e con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle zone rosse, sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 riguardanti i:
a) versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilati e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
b) versamenti relativi all’Iva (liquidazione del mese di ottobre e del trimestre luglio-settembre, in scadenza il 16.11.2020).
I versamenti sospesi possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16.03.2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.03.2021.
La sospensione dei versamenti contributivi (con esclusione dell’Inail) dovuti nel mese di novembre 2020 già prevista dal Decreto “Ristori, si applica anche in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 1 D.L. 149/2020.
E’ altresì sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle zone rosse, appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 2 al Decreto.
I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16.03.2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.03.2021.
A decorrere dal 9.11.2020, limitatamente alle zone rosse nelle quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, i genitori lavoratori di alunni delle suddette scuole iscritti alla Gestione separata o iscritti alle gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria, hanno diritto a fruire di 1 o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1.000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza prevista dal Dpcm 3.11.2020.