E’ stato convertito in legge il Decreto Legge n. 34/2019 (cosiddetto “Decreto Crescita”) contenente alcune disposizioni di interesse per le imprese e i professionisti.

Le principali novità introdotte sono le seguenti:

IMPOSTE E TASSE

– proroga del “super-ammortamento” al 130% per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi (escluse le autovetture) dal 1.04.2019 al 31.12.2019, ovvero entro il 30.06.2020, a condizione che entro il 31.12.2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 2,5 milioni di euro;

– abrogazione della cosiddetta “mini-Ires” ed introduzione di una riduzione graduale dell’Ires dall’attuale 24% sino al 20% dal 2023, sui redditi dichiarati dalle società, fino a concorrenza dell’importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserva e nei limiti dell’incremento di patrimonio netto;

– incrementata gradualmente la deducibilità Ires/Irpef dell’Imu relativa agli immobili strumentali che diventerà deducibile al 100% dal periodo 2022;

– per gli interventi di efficienza energetica e per gli interventi di adozione di misure antisismiche riguardanti gli edifici ubicati in zone sismiche ad alta pericolosità il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione in 5 quote annuali di pari importo;

– a decorrere dal 30.06.2019, per gli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia, i soggetti beneficiari della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici possono optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi;

– oltre agli esercenti impianti di trasformazione, di condizionamento e di deposito di alcole e di bevande alcoliche assoggettati ad accisa, anche gli esercizi di vendita compresi gli esercizi pubblici, gli esercizi di intrattenimento pubblico, gli esercizi ricettivi e i rifugi alpini devono denunciarne l’esercizio all’Ufficio dell’Agenzia delle dogane, competente per territorio;

IVA

– aumentato da 10 a 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione il termine per l’emissione della fattura;

– la comunicazione dei dati relativi alla liquidazione periodica Iva del 2° trimestre è effettuata entro il 16.09. La comunicazione dei dati relativi al 4° trimestre può, in alternativa, essere effettuata con la dichiarazione annuale Iva che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta;

– i dati relativi ai corrispettivi giornalieri sono trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione; restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche Iva;

– nel 1° semestre di vigenza dell’obbligo, decorrente dal 1.07.2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e dal 1.01.2020 per gli altri soggetti, non si applicano sanzioni in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’Iva;

– dal 2020 è abrogata la disposizione che richiedeva che la dichiarazione di intento, redatta in duplice esemplare, dovesse essere progressivamente numerata dal dichiarante e dal fornitore o prestatore, annotata entro i 15 giorni successivi a quello di emissione o ricevimento in apposito registro e conservata, nonché l’indicazione degli estremi della dichiarazione nelle fatture emesse in base ad essa (andranno invece indicati gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento nelle fatture emesse in base ad essa); è altresì abrogato l’obbligo di consegna al cedente o prestatore ovvero in dogana della dichiarazione d’intento, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate; non è più previsto il riepilogo nella dichiarazione annuale Iva, da parte del fornitore, dei dati contenuti nelle lettere di intento ricevute;

CONTABILITA’ E DICHIARAZIONI

– fissato al 30.11 di ogni anno il termine di presentazione delle dichiarazioni annuali dei redditi;

– per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di Irap nonché dell’Iva, che scadono dal 30.06 al 30.09.2019, sono prorogati al 30.09.2019; tali disposizioni si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese soggette ad ISA;

– la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto, e non più solo dei registri Iva è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e sono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza;

IMU-TASI

– il termine entro il quale presentare la dichiarazione Imu e Tasi è spostato dal 30.06 al 31.12 dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione della relativa imposta;

– a decorrere dal 1.01.2022 sono esenti dalla Tasi i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

AGEVOLAZIONI

– prorogato al 31.07.2019 il termine per aderire alla “rottamazione” ed al cosiddetto “saldo e stralcio” delle cartelle esattoriali relative ad iscrizioni a ruolo effettuate fino al 2017;

– contributo pari al 30% del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 3.000 euro, nel caso di acquisto, nell’anno 2019, di un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica con rottamazione di un veicolo euro 0, 1, 2 o 3;

– estensione dei contributi previsti dalla Sabatini-ter alle micro, piccole e medie imprese, costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione e che intendono realizzare un programma di investimento;

– dal 2020, l’impresa venditrice della merce imballata può riconoscere all’impresa acquirente un abbuono, a valere sul prezzo dei successivi acquisti, in misura pari al 25% del prezzo dell’imballaggio contenente la merce stessa ed esposto nella fattura. All’impresa venditrice che riutilizza gli imballaggi usati ovvero che effettua la raccolta differenziata degli stessi ai fini del successivo avvio al riciclo è riconosciuto un credito d’imposta di importo pari al doppio dell’importo degli abbuoni riconosciuti all’impresa acquirente, nel limite massimo annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario;

– per l’anno 2020, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito di imposta, fino ad un importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario, pari al 25% del costo di acquisto di:

a) semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75% della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami;

b) compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti;

– dal 2020, contributo rapportato alla somma dei tributi comunali dovuti dall’esercente e regolarmente pagati nell’anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione, fino al 100% dell’importo, a favore delle iniziative finalizzate alla riapertura di esercizi operanti nei seguenti settori: artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, nonché commercio al dettaglio, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico;

– al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI italiane, alle imprese esistenti alla data del 1.01.2019 è riconosciuto, per il periodo d’imposta in corso alla data del 1.05.2019, un credito d’imposta nella misura del 30%, fino ad un massimo di 60.000 euro, delle spese di partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono in Italia o all’estero, relativamente alle spese per l’affitto degli spazi espositivi, per l’allestimento dei medesimi spazi e per le attività̀ pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione.