Con la definitiva approvazione e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del cd. Decreto omnibus (D.L. 113/2024), sono state introdotte alcune novità in materia di concordato preventivo biennale.

In particolare, è stato introdotto il ravvedimento speciale per i soggetti ISA che aderiscono al concordato biennale.

Viene, infatti, previsto che i soggetti ISA che aderiscono, entro il 31.10.2024, al concordato biennale, possono beneficiare di un ravvedimento speciale per i periodi d’imposta 2018-2022, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’Irap.

La base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (e delle relative addizionali) è pari ad una percentuale di incremento del reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato in ciascuna annualità così determinata:
– 5% per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
– 10% per i soggetti con punteggio ISA tra 8 e 10;
– 20% per i soggetti con punteggio ISA tra 6 e 8;
– 30% per i soggetti con punteggio ISA tra 4 e 6;
– 40% per i soggetti con punteggio ISA tra 3 e 4;
– 50% per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.

Per i periodi d’imposta 2018, 2019 e 2022, l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è pari:
– al 10%, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;
– al 12%, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
– al 15%, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.
Per i soli periodi di imposta 2020 e 2021, tenuto conto della pandemia da Covid-19, le imposte sostitutive sono diminuite del 30%.

Per le annualità 2018, 2019 e 2022, l’imposta sostitutiva dell’Irap sarà calcolata con l’aliquota del 3,9%.

In ogni caso, il valore complessivo dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità oggetto dell’opzione non può essere inferiore a 1.000 euro.

Il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31.3.2025, oppure mediante pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31.3.2025.

È espressamente previsto che, in relazione ai periodi d’imposta 2018-2022, una volta eseguito il versamento integrale, ovvero il pagamento rateale, le rettifiche al reddito d’impresa o di lavoro autonomo non possono essere più effettuate, ad eccezione dei seguenti casi:
– decadenza dal concordato biennale
– applicazione di una misura cautelare ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per infedele dichiarazione, omesso versamento di ritenute, omesso versamento Iva, indebita compensazione di crediti non spettanti, false comunicazioni sociali o riciclaggio, commessi negli anni dal 2018 al 2022;
– mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateazione.

Per i soggetti a cui si applicano gli Isa che aderiscono al concordato preventivo biennale e che hanno adottato, per una o più annualità tra i periodi d’imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, il regime di ravvedimento speciale, i termini di decadenza per l’accertamento relativi alle annualità oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31.12.2027.