È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30.12.2023, n. 303, la L. 30.12.2023 n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, in vigore dal 1.01.2024.
Si riassumono le principali disposizioni contenute nell’art. 1 della legge.
Esonero contributivo parziale per lavoratori dipendenti
Trattamento integrativo lavoratori settore turistico
Rivalutazione terreni e partecipazioni
Cedolare secca contratti di locazione breve
Plusvalenze per cessione di beni immobili con interventi da Superbonus
Cessione di beni da trasportarsi in bagagli per soggetti extra UE
Adeguamento del valore delle rimanenze iniziali di beni
Ritenuta d’acconto su bonifici per fruire delle detrazioni fiscali
Ritenuta su provvigioni degli agenti di assicurazione
Atti che importano costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari
Obbligo di utilizzare servizi telematici Agenzia Entrate per compensazioni
Divieto di compensazione nel modello F24 in caso di ruoli superiori a 100.000 euro
Misure in materia di rischi catastrofali
ISCRO per iscritti alla Gestione separata Inps
Esonero contributivo lavoratrici con figli
Esonero contributivo parziale per lavoratori dipendenti
In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1.01.2024 al 31.12.2024, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima.
L’esonero è incrementato di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima.
Limitatamente al periodo d’imposta 2024, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
Il limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli.
Trattamento integrativo lavoratori settore turistico
Al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all’eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, per il periodo dal 1.01.2024 al 30.06.2024 ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (art. 5 L. 287/1991) e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, effettuate nei giorni festivi.
Le disposizioni si applicano a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2023, a euro 40.000.
Il sostituto d’imposta riconosce il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2023.
Non sono più soggetti all’aliquota Iva del 5% ma all’aliquota del 10% le cessioni di:
– latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; estratti di malto; preparazioni per l’alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50% in peso;
– prodotti assorbenti e tamponi destinati alla protezione dell’igiene femminile; coppette mestruali;
– pannolini per bambini.
Anche per i mesi di gennaio e febbraio 2024 i pellet sono soggetti all’Iva con l’aliquota del 10%.
Rivalutazione terreni e partecipazioni
Le disposizioni per la rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni edificabili e con destinazione agricola (artt. 5 e 7 L. 448/2001) si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1.01.2024.
Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30.06.2024; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versare contestualmente.
La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la data del 30.06.2024.
Sui valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati, le aliquote delle imposte sostitutive sono pari al 16%.
Cedolare secca contratti di locazione breve
Ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve si applicano le disposizioni sulla cedolare secca per gli affitti, con l’aliquota del 26% in caso di opzione per l’imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca. Si ricorda che si definiscono “locazioni brevi” i “contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni. La natura imprenditoriale della locazione esclude la riconducibilità del contratto alla “locazione breve” nonché l’applicabilità della cedolare secca.
L’aliquota è ridotta al 21% per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.
Plusvalenze per cessione di beni immobili con interventi da Superbonus
Costituiscono redditi diversi di cui all’art. 67, c. 1 Tuir le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui all’art. 119 D.L. 34/2020, che si siano conclusi da non più di 10 anni all’atto della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a 10 anni, per la maggior parte di tale periodo.
Alle plusvalenze realizzate ai sensi di tali disposizioni si può applicare l’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito del 26% di cui all’art. 1, c. 496 L. 266/2005, con le modalità ivi previste.
Cessione di beni da trasportarsi in bagagli per soggetti extra UE
Le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità Europea di beni per un complessivo importo, comprensivo dell’Iva, superiore a 70 euro (anziché lire 300.000) destinati all’uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità medesima, possono essere effettuate senza pagamento dell’imposta (tax free shopping).
Le disposizioni si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1.02.2024.
Adeguamento del valore delle rimanenze iniziali di beni
Gli esercenti attività d’impresa che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono procedere, relativamente al periodo d’imposta in corso al 30.09.2023, all’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all’art. 92 Tuir.
L’adeguamento può essere effettuato mediante l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi nonché mediante l’iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.
In caso di eliminazione di valori, l’adeguamento comporta il pagamento:
a) dell’Iva, determinata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale;
b) di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 18%, da applicare alla differenza tra l’ammontare calcolato con le modalità indicate alla lett. a) e il valore eliminato.
In caso di iscrizione di valori, l’adeguamento comporta il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap, in misura pari al 18%, da applicare al valore iscritto.
Ritenuta d’acconto su bonifici per fruire delle detrazioni fiscali
Le banche e le Poste Italiane Spa operano una ritenuta dell’11% (anziché dell’8%) a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta.
La disposizione si applica a decorrere dal 1.03.2024.
Ritenuta su provvigioni degli agenti di assicurazione
Dal 1.04.2024 sono soggette a ritenuta d’acconto le provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.
Dal 2024 l’aliquota dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) è stabilita nella misura dell’1,06% (anziché 0,76%).
L’imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero da soggetti residenti (Ivafe) è stabilita nella misura del 4 per mille annuo, a decorrere dall’anno 2024, del valore dei prodotti finanziari detenuti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati dal D.M. Economia 4.05.1999.
Atti che importano costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari
Sono redditi diversi ai sensi dell’art. 67 Tuir (se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto, dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento e dalla sublocazione di beni immobili, dall’affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili, dall’affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende; l’affitto e la concessione in usufrutto dell’unica azienda da parte dell’imprenditore non si considerano fatti nell’esercizio dell’impresa, ma in caso di successiva vendita totale o parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito complessivo come redditi diversi.
Obbligo di utilizzare servizi telematici Agenzia Entrate per compensazioni
I soggetti, che intendono effettuare la compensazione nel modello F24, del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’Iva ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’Irap, ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta e dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi nonché dei crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell’Inps e dell’Inail, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate secondo modalità tecniche definite con provvedimento della medesima.
Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1.07.2024.
Divieto di compensazione nel modello F24 in caso di ruoli superiori a 100.000 euro
Per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione nel modello F24.
Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1.07.2024.
Misure in materia di rischi catastrofali
Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle Imprese, sono tenute a stipulare, entro il 31.12.2024, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all’art. 2424, c. 1, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) c.c. (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali) direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.
Per eventi da assicurare si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.
ISCRO per iscritti alla Gestione separata Inps
Dal 1.01.2024 è confermata l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), introdotta in via sperimentale dall’art. 1, c. 386 L. 178/2020, in favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui all’art. 53, c. 1 Tuir.
L’ISCRO è riconosciuta previa domanda ed è erogata dall’INPS.
L’ISCRO è riconosciuta a tali soggetti che presentano i seguenti requisiti:
a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
b) non essere beneficiari di Assegno di inclusione (D.L. 48/2023);
c) aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 2 anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda;
d) aver dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente;
e) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
f) essere titolari di partita Iva attiva da almeno3anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.
L’ISCRO, pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto nei 2 anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda, spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, è erogata per 6 mensilità e non comporta accredito di contribuzione figurativa.
L’importo non può in ogni caso superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili.
L’ISCRO non può essere richiesta nel biennio successivo all’anno di inizio di fruizione della stessa.
L’erogazione dell’ISCRO è condizionata alla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale. Con decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia, sono individuati i criteri e le modalità di definizione dei percorsi di aggiornamento professionale e del loro finanziamento. Il Ministero del Lavoro monitora la partecipazione ai percorsi di aggiornamento professionale dei beneficiari dell’ISCRO.
Con riferimento ai nati a decorrere dal 1.01.2024, per i nuclei familiari con un valore dell’ISEE fino a 40.000 euro, nei quali sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni, l’incremento del buono è elevato a 2.100 euro. Pertanto, in tali casi la misura del buono per la frequenza di asili nido, nonché per forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto di 3 anni affetti da gravi patologie croniche, è pari a 3.600 euro (importo base 1.500 euro + incremento 2.100 euro).
Per i periodi di congedo parentale, fino al 12° anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per 3 mesi, non trasferibili, un’indennità pari al 30% della retribuzione, elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di 2 mesi fino al 6° anno di vita del bambino, alla misura dell’80% della retribuzione nel limite massimo di 1 mese e alla misura del 60% della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all’80% per il solo anno 2024.
Esonero contributivo lavoratrici con figli
Fermo restando quanto previsto sull’esonero parziale dei contributi previdenziali dei lavoratori dipendenti, per i periodi di paga dal 1.01.2024 al 31.12.2026 alle lavoratrici madri di 3 o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.
L’esonero è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1.01.2024 al 31.12.2024 anche alle lavoratrici madri di 2 figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo.
La Legge n. 213/2023, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1.01.2024.