È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di Stabilità per il 2015 (Legge 23/12/2014 n. 190). La legge si compone di un unico articolo e 735 commi ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2015.
Di seguito vengono illustrate le principali novità:
-viene confermato a regime il cosiddetto «bonus € 80», riconosciuto per il 2014 dal D.L. 66/2014 e spettante, come per il 2014, ai titolari di reddito di lavoro dipendente (esclusi i redditi da pensione), e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (compresi i co.co.co., i collaboratori a progetto e i lavoratori socialmente utili);
-in via sperimentale, con riferimento ai periodi di paga 1.3.2015-30.6.2018, i lavoratori dipendenti del settore privato con un rapporto di lavoro di almeno 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro, hanno la possibilità di chiedere il pagamento della quota di Trattamento Fine Rapporto maturanda quale parte integrativa della retribuzione; l’opzione è irrevocabile, la quota di TFR in busta paga è soggetta a tassazione ordinaria mentre non è soggetta a contribuzione previdenziale;
-a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014, i titolari di reddito di impresa, possono optare per un particolare regime di esenzione fiscale (cd. Patent-box) in base al quale non concorrono alla formazione del reddito complessivo, nella misura del 50% del relativo importo (per il 2015 la percentuale di esclusione dal reddito è del 30% e per il 2016 è del 40%), i redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, brevetti industriali, marchi d’impresa equivalenti a brevetti, e da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, a condizione che siano svolte attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla produzione dei beni indicati;
-la detrazione per interventi di riqualificazione energetica è riconosciuta nella misura del 65% anche per le spese sostenute fino al 31.12.2015;
-la detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio è riconosciuta nella misura del 50% anche per le spese sostenute fino al 31.12.2015, così come viene prorogato al 31.12.2015 anche il riconoscimento della detrazione del 50%, a favore dei contribuenti che usufruiscono dell’agevolazione per interventi di recupero edilizio, per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici della categoria A+ (A per i forni) destinati all’immobile oggetto di ristrutturazione;
-è aumentato a € 30.000 l’importo annuo massimo su cui calcolare la detrazione per erogazioni liberali in favore di Onlus così come è aumentato, sempre a € 30.000, l’ammontare di tali erogazioni deducibili annualmente dal reddito d’impresa;
-dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014, è disposto l’aumento al 20% dell’imposta sostitutiva applicabile ai Fondi pensione mentre alle rivalutazioni del Fondo TFR decorrenti dall’1.1.2015 si applica la nuova aliquota dell’imposta sostitutiva del 17%;
-è stabilito l’aumento dal 4% all’8% della misura della ritenuta che banche e Poste italiane S.p.a. sono tenute ad operare all’atto dell’accreditamento dei bonifici relativi a spese per le quali l’ordinante intende beneficiare della detrazione per risparmio energetico e ristrutturazione edilizia;
-con effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014, alle imprese e lavoratori autonomi è riconosciuta la deduzione integrale, ai fini Irap, del costo complessivo per il personale dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato;
-dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014, è riconosciuto alle imprese e lavoratori autonomi che non si avvalgono di lavoratori dipendenti un credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, pari al 10% dell’Irap lorda dovuta;
-a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013 sono abrogate le disposizioni contenute nel D.L. n. 66/2014, che avevano ridotto con effetto dal 24.4.2014 le aliquote Irap; di conseguenza, continuano ad applicarsi le aliquote del 3,9% (anziché del 3,50%) per la generalità dei soggetti;
-la disciplina del reverse charge IVA è estesa anche alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici; è inoltre estesa, per un periodo di 4 anni, anche: ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra, ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla Direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas ed all’energia elettrica, alle cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo-rivenditore e, infine, alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati, supermercati e discount alimentari (le ultime subordinatamente al rilascio di una deroga da parte del Consiglio dell’Unione Europea);
-viene introdotto un particolare meccanismo di assolvimento dell’Iva, denominato split payment, per le cessioni di beni e servizi effettuate nei confronti di enti pubblici, in base al quale l’imposta deve essere versata dai medesimi enti secondo le modalità ed i termini fissati con apposito decreto;
-il regime Iva dei rottami (art. 74, co. 7, D.P.R. 633/1972) viene esteso anche alle cessioni di bancali in legno (pallets) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo;
-si prevede la presentazione della dichiarazione Iva annuale in forma autonoma ed entro il mese di febbraio di ogni anno, a decorrere dalla dichiarazione Iva dovuta per il 2015;
-introdotto un nuovo regime fiscale forfetario per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, a cui è applicabile un’imposta sostitutiva di Irpef, Irap e addizionali nella misura del 15% e che sostituisce i previgenti regimi delle nuove iniziative, dei minimi e quello contabile agevolato;
-non concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo o dipendente il 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all’estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o Università per almeno 2 anni continuativi e che dal 31.5.2010 ed entro i 7 anni solari successivi vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendovi la residenza fiscale;
-a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 e fino a quello in corso al 31.12.2019, viene riconosciuto a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, indipendentemente dalla loro forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato, un credito d’imposta nella misura compresa tra il 25% ed il 50% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli stessi investimenti realizzati nei 3 periodo d’imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015;
-ai datori di lavoro che abbiano assunto fino al 31.12.2012 lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, sono riconosciuti gli sgravi contributivi consistenti in un’aliquota contributiva del 10% per 18 mesi per i lavoratori a tempo indeterminato e per 12 mesi per quelli a tempo determinato;
-per promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati è riconosciuto, per i contratti stipulati dall’1.1.2015 fino al 31.12.2015 e per un periodo massimo di 36 mesi, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di € 8.060 su base annua, per le nuove assunzioni con contratti a tempo indeterminato (esclusi i contratti di apprendistato e di lavoro domestico);
-per ogni figlio nato o adottato tra l’1.1.2015 e il 31.12.2017 è riconosciuto un assegno annuo di € 960 erogato mensilmente dal mese di nascita o di adozione e fino al compimento del terzo anno di età o del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione, corrisposto dall’Inps previa domanda, a condizione che il valore Isee del nucleo familiare del genitore richiedente non superi € 25.000;
-per l’anno 2015 sono riconosciuti a favore dei nuclei familiari con un numero di figli minori pari o superiore a 4 e che presentano un valore Isee non superiore ad € 8.500 annui, dei buoni per l’acquisto di beni e servizi il cui ammontare è da definire con apposito decreto;
-è riconosciuta la possibilità di rideterminare il costo di acquisto di partecipazioni non quotate in mercati regolamentati e di terreni edificabili o con destinazione agricola posseduti all’1.1.2015, provvedendo alla redazione e all’asseverazione della perizia di stima e al versamento dell’imposta sostitutiva entro il 30.6.2015;
-viene ammessa la possibilità di utilizzare il ravvedimento operoso, su tributi erariali, fino alla scadenza dei termini per l’accertamento (in genere quattro anni), con sanzioni crescenti da 1/10 a 1/5 della sanzione ordinaria in funzione del tempo trascorso.
Sono già allo studio del Governo possibili modifiche alle novità approvate dalla legge.