Legge di Bilancio – Studio Ambrosini Giuliano Commercialista – Consulenza Tributaria Aziendale https://studioambrosini.it Consulenza Tributaria e Aziendale Mon, 22 Jan 2024 07:00:22 +0000 it-IT hourly 1 Legge di Bilancio 2024 https://studioambrosini.it/news/legge-bilancio-2024/ Tue, 09 Jan 2024 17:07:21 +0000 https://studioambrosini.it/?p=2459   È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30.12.2023, n. 303, la L. 30.12.2023 n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, in vigore dal 1.01.2024. Si riassumono le principali disposizioni contenute nell’art. 1 della legge. Esonero contributivo parziale per lavoratori dipendenti Fringe benefit Trattamento […]

L'articolo Legge di Bilancio 2024 proviene da Studio Ambrosini Giuliano Commercialista - Consulenza Tributaria Aziendale.

]]>

 

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30.12.2023, n. 303, la L. 30.12.2023 n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, in vigore dal 1.01.2024.

Si riassumono le principali disposizioni contenute nell’art. 1 della legge.

Esonero contributivo parziale per lavoratori dipendenti

Fringe benefit

Trattamento integrativo lavoratori settore turistico

Aliquota Iva 10%

Rivalutazione terreni e partecipazioni

Cedolare secca contratti di locazione breve

Plusvalenze per cessione di beni immobili con interventi da Superbonus

Cessione di beni da trasportarsi in bagagli per soggetti extra UE

Adeguamento del valore delle rimanenze iniziali di beni

Ritenuta d’acconto su bonifici per fruire delle detrazioni fiscali

Ritenuta su provvigioni degli agenti di assicurazione

Aliquote Ivie e Ivafe

Atti che importano costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari

Obbligo di utilizzare servizi telematici Agenzia Entrate per compensazioni

Divieto di compensazione nel modello F24 in caso di ruoli superiori a 100.000 euro

Misure in materia di rischi catastrofali

ISCRO per iscritti alla Gestione separata Inps

Bonus asili nido

Congedo parentale

Esonero contributivo lavoratrici con figli

Entrata in vigore

Esonero contributivo parziale per lavoratori dipendenti

In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1.01.2024 al 31.12.2024, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima.

L’esonero è incrementato di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima.

Torna all’inizio

Fringe benefit

Limitatamente al periodo d’imposta 2024, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Il limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli.

Torna all’inizio

Trattamento integrativo lavoratori settore turistico

Al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all’eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, per il periodo dal 1.01.2024 al 30.06.2024 ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (art. 5 L. 287/1991) e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, effettuate nei giorni festivi.

Le disposizioni si applicano a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2023, a euro 40.000.

Il sostituto d’imposta riconosce il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2023.

Torna all’inizio

Aliquota Iva 10%

Non sono più soggetti all’aliquota Iva del 5% ma all’aliquota del 10% le cessioni di:

– latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; estratti di malto; preparazioni per l’alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50% in peso;

– prodotti assorbenti e tamponi destinati alla protezione dell’igiene femminile; coppette mestruali;

– pannolini per bambini.

Anche per i mesi di gennaio e febbraio 2024 i pellet sono soggetti all’Iva con l’aliquota del 10%.

Torna all’inizio

Rivalutazione terreni e partecipazioni

Le disposizioni per la rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni edificabili e con destinazione agricola (artt. 5 e 7 L. 448/2001) si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1.01.2024.

Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30.06.2024; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versare contestualmente.

La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la data del 30.06.2024.

Sui valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati, le aliquote delle imposte sostitutive sono pari al 16%.

Torna all’inizio

Cedolare secca contratti di locazione breve

Ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve si applicano le disposizioni sulla cedolare secca per gli affitti, con l’aliquota del 26% in caso di opzione per l’imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca. Si ricorda che si definiscono “locazioni brevi” i “contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni. La natura imprenditoriale della locazione esclude la riconducibilità del contratto alla “locazione breve” nonché l’applicabilità della cedolare secca.

L’aliquota è ridotta al 21% per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.

Torna all’inizio

Plusvalenze per cessione di beni immobili con interventi da Superbonus

Costituiscono redditi diversi di cui all’art. 67, c. 1 Tuir le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui all’art. 119 D.L. 34/2020, che si siano conclusi da non più di 10 anni all’atto della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a 10 anni, per la maggior parte di tale periodo.

Alle plusvalenze realizzate ai sensi di tali disposizioni si può applicare l’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito del 26% di cui all’art. 1, c. 496 L. 266/2005, con le modalità ivi previste.

Torna all’inizio

Cessione di beni da trasportarsi in bagagli per soggetti extra UE

Le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità Europea di beni per un complessivo importo, comprensivo dell’Iva, superiore a 70 euro (anziché lire 300.000) destinati all’uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità medesima, possono essere effettuate senza pagamento dell’imposta (tax free shopping).

Le disposizioni si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1.02.2024.

Torna all’inizio

Adeguamento del valore delle rimanenze iniziali di beni

Gli esercenti attività d’impresa che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono procedere, relativamente al periodo d’imposta in corso al 30.09.2023, all’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all’art. 92 Tuir.

L’adeguamento può essere effettuato mediante l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi nonché mediante l’iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.

In caso di eliminazione di valori, l’adeguamento comporta il pagamento:

a) dell’Iva, determinata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale;

b) di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 18%, da applicare alla differenza tra l’ammontare calcolato con le modalità indicate alla lett. a) e il valore eliminato.

In caso di iscrizione di valori, l’adeguamento comporta il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap, in misura pari al 18%, da applicare al valore iscritto.

Torna all’inizio

Ritenuta d’acconto su bonifici per fruire delle detrazioni fiscali

Le banche e le Poste Italiane Spa operano una ritenuta dell’11% (anziché dell’8%) a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta.

La disposizione si applica a decorrere dal 1.03.2024.

Torna all’inizio

Ritenuta su provvigioni degli agenti di assicurazione

Dal 1.04.2024 sono soggette a ritenuta d’acconto le provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.

Torna all’inizio

Aliquote Ivie e Ivafe

Dal 2024 l’aliquota dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) è stabilita nella misura dell’1,06% (anziché 0,76%).

L’imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero da soggetti residenti (Ivafe) è stabilita nella misura del 4 per mille annuo, a decorrere dall’anno 2024, del valore dei prodotti finanziari detenuti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati dal D.M. Economia 4.05.1999.

Torna all’inizio

Atti che importano costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari

Sono redditi diversi ai sensi dell’art. 67 Tuir (se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto, dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento e dalla sublocazione di beni immobili, dall’affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili, dall’affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende; l’affitto e la concessione in usufrutto dell’unica azienda da parte dell’imprenditore non si considerano fatti nell’esercizio dell’impresa, ma in caso di successiva vendita totale o parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito complessivo come redditi diversi.

Torna all’inizio

Obbligo di utilizzare servizi telematici Agenzia Entrate per compensazioni

I soggetti, che intendono effettuare la compensazione nel modello F24, del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’Iva ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’Irap, ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta e dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi nonché dei crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell’Inps e dell’Inail, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate secondo modalità tecniche definite con provvedimento della medesima.

Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1.07.2024.

Torna all’inizio

Divieto di compensazione nel modello F24 in caso di ruoli superiori a 100.000 euro

Per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione nel modello F24.

Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1.07.2024.

Torna all’inizio

Misure in materia di rischi catastrofali

Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle Imprese, sono tenute a stipulare, entro il 31.12.2024, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all’art. 2424, c. 1, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) c.c. (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali) direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.

Per eventi da assicurare si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.

Torna all’inizio

ISCRO per iscritti alla Gestione separata Inps

Dal 1.01.2024 è confermata l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), introdotta in via sperimentale dall’art. 1, c. 386 L. 178/2020, in favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui all’art. 53, c. 1 Tuir.

L’ISCRO è riconosciuta previa domanda ed è erogata dall’INPS.

L’ISCRO è riconosciuta a tali soggetti che presentano i seguenti requisiti:

a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;

b) non essere beneficiari di Assegno di inclusione (D.L. 48/2023);

c) aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 2 anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda;

d) aver dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente;

e) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;

f) essere titolari di partita Iva attiva da almeno3anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

L’ISCRO, pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto nei 2 anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda, spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, è erogata per 6 mensilità e non comporta accredito di contribuzione figurativa.

L’importo non può in ogni caso superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili.

L’ISCRO non può essere richiesta nel biennio successivo all’anno di inizio di fruizione della stessa.

L’erogazione dell’ISCRO è condizionata alla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale. Con decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia, sono individuati i criteri e le modalità di definizione dei percorsi di aggiornamento professionale e del loro finanziamento. Il Ministero del Lavoro monitora la partecipazione ai percorsi di aggiornamento professionale dei beneficiari dell’ISCRO.

Torna all’inizio

Bonus asili nido

Con riferimento ai nati a decorrere dal 1.01.2024, per i nuclei familiari con un valore dell’ISEE fino a 40.000 euro, nei quali sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni, l’incremento del buono è elevato a 2.100 euro. Pertanto, in tali casi la misura del buono per la frequenza di asili nido, nonché per forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto di 3 anni affetti da gravi patologie croniche, è pari a 3.600 euro (importo base 1.500 euro + incremento 2.100 euro).

Torna all’inizio

Congedo parentale

Per i periodi di congedo parentale, fino al 12° anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per 3 mesi, non trasferibili, un’indennità pari al 30% della retribuzione, elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di 2 mesi fino al 6° anno di vita del bambino, alla misura dell’80% della retribuzione nel limite massimo di 1 mese e alla misura del 60% della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all’80% per il solo anno 2024.

Torna all’inizio

Esonero contributivo lavoratrici con figli

Fermo restando quanto previsto sull’esonero parziale dei contributi previdenziali dei lavoratori dipendenti, per i periodi di paga dal 1.01.2024 al 31.12.2026 alle lavoratrici madri di 3 o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.

L’esonero è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1.01.2024 al 31.12.2024 anche alle lavoratrici madri di 2 figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo.

Torna all’inizio

Entrata in vigore

La Legge n. 213/2023, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1.01.2024.

Torna all’inizio

 

L'articolo Legge di Bilancio 2024 proviene da Studio Ambrosini Giuliano Commercialista - Consulenza Tributaria Aziendale.

]]>
Legge di bilancio 2018 https://studioambrosini.it/news/legge-di-bilancio-2018/ Thu, 11 Jan 2018 14:30:12 +0000 https://studioambrosini.it/?p=2142   Anche quest’anno la Legge di Bilancio 2018 (Legge 27/12/2017 n. 205) porta con sé numerose novità contenute negli oltre mille commi del suo primo articolo. Le principali sono riepilogate di seguito. IMPRESE – prorogati a tutto il 2018 i benefici fiscali del super-ammortamento, ridotto però dal 140% al 130% e con l’ulteriore esclusione delle […]

L'articolo Legge di bilancio 2018 proviene da Studio Ambrosini Giuliano Commercialista - Consulenza Tributaria Aziendale.

]]>

 

Anche quest’anno la Legge di Bilancio 2018 (Legge 27/12/2017 n. 205) porta con sé numerose novità contenute negli oltre mille commi del suo primo articolo. Le principali sono riepilogate di seguito.

IMPRESE

– prorogati a tutto il 2018 i benefici fiscali del super-ammortamento, ridotto però dal 140% al 130% e con l’ulteriore esclusione delle autovetture strumentali, nonché dell’iper-ammortamento al 250% sui cosiddetti beni “Industria 4.0”; l’agevolazione sarà applicabile anche per i beni consegnati entro giugno 2019 (per il super-ammortamento) o dicembre 2019 (per l’iper-ammortamento) per i quali verrà pagato un acconto almeno pari al 20% del prezzo entro la fine del 2018;

– credito di imposta del 40% sul costo del personale che usufruirà della formazione “Industria 4.0”;

– il termine per la concessione dei finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese di cui all’art. 2, c. 2, D.L. 69/ 2013 (Sabatini-ter) è prorogato fino alla data dell’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili;

– introdotta dal 2019 la cosiddetta “web tax” sulle transazioni di servizi digitali nella misura del 3% del valore delle singole transazioni B2B (business to business) effettuate;

– obbligo di fatturazione elettronica tra tutti i soggetti residenti o identificati in Italia, compresi i privati non titolari di partita Iva, a partire dal 2019 (con anticipazione al 01/07/2018 per il settore dei carburanti e i subappalti della Pubblica Amministrazione); le operazioni con soggetti non residenti e non identificati in Italia saranno invece oggetto di comunicazione mensile all’Agenzia Entrate;

– abolizione della scheda carburanti dal 01/07/2018 sostituita dall’obbligo di utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili (bancomat, carte di credito, ecc.) ai fini di consentire la deducibilità del costo e la detrazione dell’Iva sui rifornimenti;

– abolizione dal 2019 della comunicazione dati fatture emesse e ricevute (“spesometro”);

– la trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute relativamente al secondo trimestre o primo semestre 2018 potrà essere effettuata entro il 30/09/2018 anziché entro il 16/09/2018;

– rinvio dell’entrata in vigore della direttiva “Bolkestein” con proroga fino al 31/12/2020 delle concessioni ad ambulanti in essere al 01/01/2018;

– esclusione da tassazione per il 50% degli utili percepiti da società di capitali e proveniente da Stati a fiscalità privilegiata, a condizione che il soggetto non residente svolga un’effettiva attività industriale o commerciale nello Stato di insediamento;

– possibilità per l’Agenzia Entrate di sospendere fino a trenta giorni gli F24 con compensazioni che presentano profili di rischio;

– dal 2018 l’invio telematico dei modelli Redditi, Irap e 770 dovrà essere effettuato entro il 31/10 di ogni anno;

– gli indici sintetici di affidabilità fiscale, che dovevano sostituire gli studi di settore, slittano di un anno e si applicheranno a decorrere dal periodo d’imposta 2018;

– a tutte le imprese, che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui, è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, un credito d’imposta nella misura del 36% delle spese sostenute per i predetti acquisti;

– a tutte le imprese è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui, pari al 50% delle erogazioni liberali in denaro, fino a 40.000 euro, effettuate nel corso dell’anno solare 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorché destinati ai soggetti concessionari;

– dal 2018 le attività sportive dilettantistiche possono essere esercitate con scopo di lucro in forma di srl, spa o sapa, con la possibilità di distribuire utili e, per i soci, di cedere le liberamente le quote di partecipazione; a tali società è applicabile l’Ires ridotta alla metà (12%) purché riconosciute dal CONI;

– le società operanti nel settore odontoiatrico versano un contributo pari allo 0,5% del fatturato annuo alla gestione«Quota B» del Fondo di previdenza generale dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM), entro il 30/09 dell’anno successivo a quello della chiusura dell’esercizio.

PERSONE FISICHE

– prorogato al 2019 il “bonus bebé” per i nati nel 2018, nella misura di 960 euro, per un solo anno e non più tre, in caso di Isee fino a 25.000 euro (bonus raddoppiato in caso di Isee fino a 7.000 euro);

– dal 01/01/2019 innalzato da 2.840 euro a 4.000 euro il limite per poter considerare a carico i figli fino a 24 anni;

– tassazione con ritenuta a titolo di imposta del 26% dei dividendi (dal 2018) e delle plusvalenze da cessione (dal 2019) di partecipazioni societarie qualificate (oltre il 20% dei voti in assemblea o più del 25% del capitale sociale) realizzate da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di impresa, così come già avviene per le partecipazioni non qualificate; per gli utili prodotti fino all’esercizio 2017 la cui distribuzione verrà deliberata sino al 31/12/2022 si continuerà ad applicare il regime previgente;

– prorogati al 2018 e 2019 il bonus “giovani” di 500 euro riconosciuto al compimento di 18 anni per l’acquisto di libri, musica, biglietti per teatri, cinema, musei e corsi di formazione, ed il bonus “Stradivari” per l’acquisto di strumenti musicali da parte di studenti di conservatori ed istituti musicali (65% su una spesa massima di 2.500 euro);

– nuova detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti al servizio di trasporto pubblico, fino ad una spesa di 250 euro annui;

– la soglia del reddito complessivo per l’accesso al bonus 80 euro è aumentata da 24.000 euro a 24.600 euro annui;

– le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati dal 2018 ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filo-drammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto, non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta aumentato a 10.000 euro dai precedenti 7.500 euro;

– prorogata al 30/06/2018 la possibilità di procedere alla rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 01/01/2018 pagando un’imposta sostitutiva dell’8% sui valori rideterminati;

IMMOBILI

– prorogata fino al 31/12/2018 la detrazione del 50%, fino a una spesa massima di 96.000 euro, per gli interventi di ristrutturazione edilizia e quella per le spese relative all’acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni);

– potenziato all’80% o all’85% lo sconto concesso sugli interventi che contestualmente coinvolgono la messa in sicurezza sismica e l’efficientamento energetico degli immobili;

– proroga a tutto il 2018 della detrazione Irpef/Ires del 65% per interventi sul risparmio energetico, con la riduzione però al 50% per finestre, infissi, impianti di climatizzazione invernale e schermature solari; contestualmente viene introdotto l’“ecobonus” del 65% per l’acquisto di caldaie a condensazione di classe A combinate con sistemi di termoregolazione evoluti;

– nuova detrazione Irpef del 36% (ripartita in dieci anni) delle spese sostenute nel 2018, entro il limite massimo di 5.000 euro, per interventi relativi alla sistemazione di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, alla realizzazione di coperture a verde e giardini pensili e alla progettazione e manutenzione di tali interventi;

– rimane fissa al 10%, per il quadriennio 2014-2019, l’aliquota della cedolare secca per gli affitti a canone concordato relativi a immobili siti nei Comuni ad alta tensione abitativa, in caso di opzione per la cedolare secca;

– diventano detraibili dall’imposta lorda Irpef, nella misura del 19%, i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate dal 01/01/2018 relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo.

LAVORO

– introdotto uno sgravio contributivo del 50% per i primi tre anni di contratto (nel limite complessivo di 3.000 euro annui) in caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori under 35 che non hanno mai avuto precedenti rapporti di impiego stabili;

– vengono escluse dal reddito le somme erogate ai dipendenti a titolo di rimborso delle spese per abbonamenti a servizi di trasporto pubblico;

– a far data dal 01/07/2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi: bonifico, strumenti di pagamento elettronico, pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale, assegno.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'articolo Legge di bilancio 2018 proviene da Studio Ambrosini Giuliano Commercialista - Consulenza Tributaria Aziendale.

]]>
Collegato fiscale 2018 https://studioambrosini.it/news/collegato-fiscale-2018/ Sat, 28 Oct 2017 09:38:45 +0000 https://studioambrosini.it/?p=2119   Con l’emanazione del D.L. 16/10/2017 n. 148 (“Collegato Fiscale”) è iniziato il percorso legislativo che dovrà portare all’approvazione della Legge di Bilancio 2018. Il decreto, in vigore dal 16/10/2017, prevede quanto segue: – differimento al 20/11/2017 delle rate in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2017 relativamente alle domande di rottamazione delle cartelle […]

L'articolo Collegato fiscale 2018 proviene da Studio Ambrosini Giuliano Commercialista - Consulenza Tributaria Aziendale.

]]>

 

Con l’emanazione del D.L. 16/10/2017 n. 148 (“Collegato Fiscale”) è iniziato il percorso legislativo che dovrà portare all’approvazione della Legge di Bilancio 2018.

Il decreto, in vigore dal 16/10/2017, prevede quanto segue:

– differimento al 20/11/2017 delle rate in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2017 relativamente alle domande di rottamazione delle cartelle di pagamento già presentate;

– possibilità di ripresentare entro il 31/12/2017 una nuova domanda di rottamazione per chi è non è stato ammesso alla prima rottamazione a causa del mancato pagamento delle rate scadute al 31/12/2016;

– riapertura fino al 15/05/2018 del termine per presentare la domanda di rottamazione delle cartelle relative ai ruoli affidati agli agenti della riscossione tra il 01/01/2017 ed il 30/09/2017; il pagamento dovrà poi avvenire in un massimo di cinque rate scadenti a luglio, settembre, ottobre novembre 2018 e febbraio 2019;

– ulteriore estensione del meccanismo dello “split payment” (scissione dei pagamenti) anche alle operazioni effettuate con tutte le società controllate da Pubbliche Amministrazioni;

– ai fini della prima applicazione del bonus pubblicità, spettante per il 2018, il credito d’imposta è riconosciuto sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, effettuati dal 24.06.2017 al 31.12.2017, purché il loro valore superi almeno dell’1% l’ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell’anno 2016.

L'articolo Collegato fiscale 2018 proviene da Studio Ambrosini Giuliano Commercialista - Consulenza Tributaria Aziendale.

]]>
Legge di Bilancio 2017 https://studioambrosini.it/news/legge-di-bilancio-2017/ Mon, 16 Jan 2017 23:00:55 +0000 http://studioambrosini.it/?p=2040 In data 21/12/2016 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di Bilancio 2017 (Legge n. 232/2016) le cui principali novità, in vigore dal 2017 se non diversamente indicato, sono le seguenti: -per i soggetti in contabilità semplificata viene introdotto il regime di “cassa” che comporta la determinazione del reddito tassato come differenza tra quanto […]

L'articolo Legge di Bilancio 2017 proviene da Studio Ambrosini Giuliano Commercialista - Consulenza Tributaria Aziendale.

]]>

In data 21/12/2016 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di Bilancio 2017 (Legge n. 232/2016) le cui principali novità, in vigore dal 2017 se non diversamente indicato, sono le seguenti:

-per i soggetti in contabilità semplificata viene introdotto il regime di “cassa” che comporta la determinazione del reddito tassato come differenza tra quanto incassato e quanto pagato (a cui andranno aggiunti o sottratti plus/minusvalenze, ammortamenti e TFR) e non più come differenza tra ricavi e costi di competenza dell’esercizio, fatta salva la facoltà (mediante opzione vincolante per un triennio) di considerare quale data di incasso o di pagamento quella di registrazione nei registri Iva anziché quella effettiva;

-introduzione dell’IRI (Imposta sui Redditi di Impresa) che consente agli imprenditori individuali, snc e sas in contabilità ordinaria di poter optare (con un vincolo temporale di un quinquennio) per la tassazione degli utili lasciati in azienda con l’aliquota fissa del 24% in luogo dell’Irpef progressiva a scaglioni;

-per i debitori assoggettati a procedura concorsuale (fallimenti, concordati, ecc.) viene cancellata la possibilità, che doveva entrare in vigore proprio nel 2017, di recuperare l’IVA non incassata emettendo la nota di credito già dalla data di apertura della procedura; per recuperare l’Iva si dovrà quindi attendere ancora la chiusura della procedura;

-per il 2017 l’aliquota previdenziale dei lavoratori autonomi iscritti solo alla Gestione Separata Inps è fissata al 25%;

-aumentata da 3.615,20 a 5.164,57 euro la soglia annuale di deducibilità fiscale applicabile alle autovetture noleggiate da agenti rappresentanti;

-introduzione di una soglia minima di 500 euro per il versamento da parte dei condomini delle ritenute d’acconto del 4% applicate agli appaltatori, con obbligo di versamento comunque, anche se inferiori alla suddetta soglia, entro il 30/6 ed il 20/12 di ogni anno;

-introdotte limitazioni all’agevolazione ACE (Aiuto alla Crescita Economica) mediante riduzione del coefficiente di rendimento, che scende dal 4,75% al 2,3% (per il 2017), assimilazione del calcolo per imprese individuali e società di persone a quello delle società di capitali e sterilizzazione dell’incremento delle consistenze di titoli ed altri valori mobiliari (dal 2016);

-proroga a tutto il 2017 (o al 30/06/2018 se entro il 2017 viene pagato almeno il 20% dell’ordine) della deduzione del cosiddetto “superammortamento” del 140% sugli acquisti di beni strumentali nuovi (con l’esclusione delle autovetture) ed introduzione dell'”iperammortamento” del 250% per l’acquisto di beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” e relativi software;

-proroga biennale, fino al 2018, della “Nuova Sabatini” che agevola i finanziamenti per l’acquisto di macchinari;
– proroga fino a tutto il 2020 del credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo con un incremento dal 25% al 50% del credito concesso per qualsiasi tipologia di spesa sostenuta in eccesso rispetto alla media degli investimenti del triennio 2012-2014 e con un tetto annuo per beneficiario che sale da 5 a 20 milioni di euro;

-riaperti fino al 30/09/2017 i termini per le assegnazioni e le cessioni agevolate ai soci di beni immobili non utilizzati direttamente e le trasformazioni agevolate in società semplici nonché quelli per l’estromissioni degli immobili strumentali da parte dell’imprenditore individuale;

-riaperti fino al 30/06/2017 i termini per rivalutare il costo di acquisto di partecipazioni e terreni detenuti alla data del 01/01/2017 nonché quelli per rivalutare i beni d’impresa risultanti in bilancio al 31/12/2015;

-aumentato da 250.000 a 400.000 euro il limite di ricavi entro il quale le associazioni e società sportive dilettantistiche possono applicare il regime forfettario previsto dalla Legge 398/1991;

-prorogate fino al 31/12/2017 la detrazione del 50% sulle ristrutturazioni edilizie e sugli acquisti di mobili nonché la detrazione del 65% per il risparmio energetico, con un potenziamento delle detrazioni per risparmio energetico sui condomini e di quelle per opere antisismiche;

-introdotti un premio alla nascita di 800 euro che le neomamme potranno richiedere all’Inps a partire dal settimo mese di gravidanza ed un bonus di mille euro annuali per l’iscrizione all’asilo nido riservato ai nuovi nati nel 2016, sempre richiedibile all’Inps;

-incrementato fino a un milione di euro il limite di spesa per investimenti in start up innovative ed aumento della relativa percentuale di detrazione fiscale al 30%;

-aumentato da 2.000 a 3.000 euro il tetto per i premi produttività assoggettati ad imposta sostitutiva del 10% riconosciuti, sulla base degli accordi collettivi, ai lavoratori dipendenti ed incrementato da 50.000 a 80.000 euro il reddito dei dipendenti interessati;

-aumento delle detrazioni Irpef per i pensionati;

-aumento dell’importo della cosiddetta “quattordicesima” per i pensionati ed estensione della platea degli aventi diritto a coloro che hanno un reddito complessivo compreso tra 750 euro circa e 1.000 euro circa al mese.

L'articolo Legge di Bilancio 2017 proviene da Studio Ambrosini Giuliano Commercialista - Consulenza Tributaria Aziendale.

]]>
Legge di Bilancio 2017 – Conversione del Decreto Fiscale https://studioambrosini.it/news/legge-bilancio-2017-conversione-del-decreto-fiscale/ Mon, 05 Dec 2016 23:00:16 +0000 http://studioambrosini.it/?p=1710 Con la conversione in legge del cosiddetto “Decreto Fiscale” (D.L. 193/2016, convertito in Legge 1° dicembre 2016 n. 225) che accompagna la Legge di Bilancio 2017, sono state apportate alcune modifiche all’impianto originario. In particolare: -dal 2017 la scadenza per il pagamento della prima rata del saldo e I acconto delle imposte sui redditi viene […]

L'articolo Legge di Bilancio 2017 – Conversione del Decreto Fiscale proviene da Studio Ambrosini Giuliano Commercialista - Consulenza Tributaria Aziendale.

]]>

Con la conversione in legge del cosiddetto “Decreto Fiscale” (D.L. 193/2016, convertito in Legge 1° dicembre 2016 n. 225) che accompagna la Legge di Bilancio 2017, sono state apportate alcune modifiche all’impianto originario.

In particolare:

-dal 2017 la scadenza per il pagamento della prima rata del saldo e I acconto delle imposte sui redditi viene fissata al 30/06 (e quindi 30/07 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse);

-estensione anche al 2016 della sanatoria in base alla quale è possibile richiedere (entro il 31/03/2017) lo sgravio delle sanzioni, degli interessi di mora e di dilazione inclusi nelle cartelle emesse da Equitalia, già in vigore per i ruoli compresi tra gli anni 2000 e 2015; le somme dovute dovranno essere versate in un massimo di cinque rate,  scadenti non oltre il 30/09/2018;

-solo per il 2017 la trasmissione telematica dei dati relativi alle fatture registrate, sia emesse che ricevute, relative ai primi due trimestri dell’anno potrà essere effettuata entro il 25/07/2017;

-abrogazione anticipata alle operazioni effettuate nel 2016 dell’obbligo di trasmissione della comunicazione delle operazioni effettuate con operatori aventi sede in paesi “black list;

-dal 2017 viene eliminato l’obbligo di comunicazione degli acquisti effettuati da fornitori residenti a San Marino senza addebito dell’IVA;

-dal 2017, e quindi già con riferimento all’anno 2016, le Certificazioni Uniche dovranno essere consegnate agli interessati entro il 31/03 e non più entro il 28/02, fermo restando, tuttavia, l’obbligo di trasmissione telematica delle certificazioni all’Agenzia Entrate entro il 07/03;

-tra il 01/08 ed il 04/09 di ogni anno vengono sospesi i termini di pagamento delle somme dovute a seguiti di avvisi bonari dell’Agenzia Entrate così come le richieste e gli inviti che gli uffici dell’Agenzia possono rivolgere ai contribuenti;

-dal periodo di imposta 2017 verranno introdotti nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale dei contribuenti che andranno a sostituire gli attuali studi di settore;

-aumentato da € 15.000,00 ad € 30.000,00 il limite per chiedere i rimborsi Iva senza dover prestare alcuna garanzia;

-viene cancellato l’obbligo per le persone fisiche non titolari di partita IVA di utilizzare il canale telematico per pagare i mod. F24 di importo superiore ad € 1.000,00 che non contengano compensazioni con altri crediti;

-dal 01/07/2017 le cartelle di pagamento e gli avvisi di accertamento saranno notificati solo a mezzo PEC.

L'articolo Legge di Bilancio 2017 – Conversione del Decreto Fiscale proviene da Studio Ambrosini Giuliano Commercialista - Consulenza Tributaria Aziendale.

]]>
Legge di Bilancio 2017 – Decreto Fiscale https://studioambrosini.it/news/legge-bilancio-2017-decreto-fiscale/ Wed, 02 Nov 2016 14:32:02 +0000 http://studioambrosini.it/?p=1718 E’ iniziato il percorso legislativo della Legge di Bilancio 2017 che quest’anno è accompagnata da un pacchetto di misure fiscale approvate con Decreto Legge del 22/10/2016 n. 193 (“Decreto fiscale”). Tra le novità contenute nel decreto si citano: -lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia, a far tempo dal 01/07/2017, che verranno sostituite dall’“Agenzia delle […]

L'articolo Legge di Bilancio 2017 – Decreto Fiscale proviene da Studio Ambrosini Giuliano Commercialista - Consulenza Tributaria Aziendale.

]]>

E’ iniziato il percorso legislativo della Legge di Bilancio 2017 che quest’anno è accompagnata da un pacchetto di misure fiscale approvate con Decreto Legge del 22/10/2016 n. 193 (“Decreto fiscale”).

Tra le novità contenute nel decreto si citano:

-lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia, a far tempo dal 01/07/2017, che verranno sostituite dall’“Agenzia delle Entrate – Riscossione”;

-introduzione di una sanatoria delle cartelle emesse da Equitalia e relative a ruoli compresi tra gli anni 2000 e 2015, in base alla quale è possibile richiedere entro il 23/01/2017 lo sgravio delle sanzioni, degli interessi di mora e di dilazione inclusi nel debito non ancora estinto;

-l’introduzione dal 2017 dell’obbligo di trasmettere trimestralmente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi a tutte le fatture registrate, sia emesse che ricevute, nonché dei dati relativi alle liquidazioni Iva periodiche;

-la concessione di un credito di imposta “una-tantum” di Euro 100,00 a favore delle imprese soggette al nuovo obbligo di trasmissione dei dati Iva e che non abbiano realizzato un volume d’affari superiore ad Euro 50.000,00;

-l’abrogazione, con effetto dal periodo di imposta 2017, dell’obbligo di trasmissione della comunicazione dei dati relativi ai contratti di leasing e noleggio, del modello Intra2 relativo agli acquisti di beni e servizi effettuati presso soggetti comunitari, della comunicazione annuale dei dati Iva (“spesometro”) e della comunicazione delle operazioni effettuate con operatori aventi sede in paesi “black list”;

-riapertura a tutto il 31/07/2017 dei termini per l’emersione delle attività detenute illecitamente all’estero (“voluntary disclosure”).

Bisognerà attendere la conversione in legge del Decreto per capire se e quali modifiche saranno eventualmente apportate modifiche a quanto inizialmente approvato.

L'articolo Legge di Bilancio 2017 – Decreto Fiscale proviene da Studio Ambrosini Giuliano Commercialista - Consulenza Tributaria Aziendale.

]]>