COVID-19 – Studio Ambrosini Giuliano Commercialista – Consulenza Tributaria Aziendale https://studioambrosini.it Consulenza Tributaria e Aziendale Mon, 22 Jan 2024 07:00:22 +0000 it-IT hourly 1 Coronavirus – Decreto “Riaperture” e nuova Ordinanza Ministero Salute https://studioambrosini.it/news/coronavirus-decreto-riaperture-nuova-ordinanza-ministero-salute/ Sun, 25 Apr 2021 12:22:04 +0000 https://studioambrosini.it/?p=2396   Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto-Legge del 22 aprile n. 52 (Decreto “Riaperture”) che introduce misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali, nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19. Il decreto prevede la proroga fino al 31 luglio 2021 dello stato d’emergenza connesso all’emergenza […]

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Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto-Legge del 22 aprile n. 52 (Decreto “Riaperture”) che introduce misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali, nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

Il decreto prevede la proroga fino al 31 luglio 2021 dello stato d’emergenza connesso all’emergenza sanitaria in atto.

Il testo delinea il cronoprogramma relativo alla progressiva eliminazione delle restrizioni rese necessarie per limitare il contagio da COVID-19 ed introduce dal 26 aprile alcune importanti novità per le zone gialle tra cui:
– la possibilità di spostarsi da/verso altre regioni collocate in zona gialla o bianca,
– la riapertura dei ristoranti, anche a cena, inizialmente solo all’aperto,
– la riapertura, oltre che dei musei, anche dei cinema e dei teatri.

Il decreto prevede inoltre l’introduzione della certificazione verde per gli spostamenti da/verso zone rosse o arancioni.

In base all’Ordinanza del Ministro della Salute del 23 aprile 2021, da lunedì 26 aprile la Regione Lombardia, oltre ad Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Province autonome di Trento e Bolzano, Toscana, Umbria e Veneto, passano in “zona gialla”.
Entrano, pertanto, in vigore su tutto il territorio regionale le disposizioni previste per tale fascia dal Decreto-Legge n. 52 nonché, per tutto quanto non diversamente disposto da tale decreto, le prescrizioni contenute nel DPCM del 2 marzo 2021.

Di seguito sono dettagliate le misure di contenimento individuate per la “zona gialla”.

 

ATTIVITA’ COMMERCIALI, NEGOZI E SERVIZI DISPONIBILI

Le attività commerciali al dettaglio sono consentite, a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.
Non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili.
Tali attività si svolgono nel rispetto dei protocolli o delle linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi.
Nelle giornate festive e prefestive resta confermata la chiusura degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati coperti, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presìdi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.
All’ingresso di tutti gli esercizi di cui è autorizzata l’apertura dovrà essere obbligatoriamente esposto un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno, sulla base dei protocolli e delle linee guida in vigore.
Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite nel rispetto dei protocolli o linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, e in coerenza con i criteri riportati all’Allegato 10 del DPCM del 2 marzo.

 

BAR, RISTORANTI, DELIVERY ED ASPORTO

Dal 26 aprile sono consentite le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto e anche a cena, nel rispetto dei limiti orari in cui sono consentiti gli spostamenti (dalle ore 5 alle ore 22).
A partire dal 1° giugno, in zona gialla, tali attività saranno consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5 fino alle ore 18.
Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.
La consegna a domicilio è sempre consentita senza restrizioni di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. La ristorazione con asporto è consentita fino alle ore 22, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
Sono consentite le attività di mensa aziendale e catering continuativo su base contrattuale da parte di pubblici esercizi, previa apposita comunicazione al Comune.
Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo autostrade, ospedali e aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza minima di un metro tra ciascuna persona.
Resta consentita, senza limiti di orario, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

 

LIMITAZIONI AGLI SPOSTAMENTI SUL TERRITORIO

È consentito spostarsi all’interno del territorio regionale dalle ore 5 alle ore 22 senza dover motivare lo spostamento.
Dalle ore 22 e fino alle ore 5 del giorno successivo sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Inoltre, è sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
Tra le ore 5 e le ore 22 è consentito, una sola volta al giorno, lo spostamento verso una abitazione privata abitata nel limite massimo di 4 persone ulteriori rispetto a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione (oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi). Tale disposizione resterà in vigore fino al 15 giugno.

Sono inoltre consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dal territorio regionale da/verso altri territori collocati in zona gialla o in zona bianca.
Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori in zona arancione o zona rossa sono consentiti a coloro che sono muniti della “certificazione verde Covid-19”.
Se tali spostamenti sono dovuti a comprovate ragioni di salute, lavoro o necessità, nonché per il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, è invece sufficiente esibire l’autocertificazione.

 

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Decreto “Sostegni” https://studioambrosini.it/news/decreto-sostegni/ Thu, 25 Mar 2021 08:43:57 +0000 https://studioambrosini.it/?p=2387   Il Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto “Sostegni”) introduce misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19. Di seguito vengono illustrate sinteticamente le principali novità. Contributo a fondo perduto È riconosciuto un contributo a fondo perduto ai […]

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Il Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto “Sostegni”) introduce misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19.

Di seguito vengono illustrate sinteticamente le principali novità.

Contributo a fondo perduto

È riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario e che, nel 2019, hanno conseguito un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 10 milioni di euro.
Il contributo spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi 2019.
Ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 2019 il contributo spetta anche se il fatturato non ha subito la riduzione richiesta.
Il contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra il fatturato medio mensile 2020 e quello 2019, così determinata:
– 60% se i ricavi e compensi del 2019 non sono superiori a 100.000 euro,
– 50% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 100.000 euro ma non superiori a 400.000 euro,
– 40% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 400.000 euro ma non superiori a 1 milione di euro,
– 30% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro,
– 20% se i ricavi o compensi 2019 sono superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.
In presenza dei requisiti illustrati, è comunque riconosciuto l’importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. L’importo massimo è pari a 150.000 euro.
Il contributo, a scelta irrevocabile del contribuente, può essere riconosciuto, nella sua totalità, in forma di credito d’imposta.
Per poter beneficiare del contributo, sarà necessario presentare apposita istanza all’Agenzia delle entrate dal 30.03.2021 ed entro il 28.05.2021.

Contributi per le attività con sede in centri commerciali – abrogazione

Vengono abrogate le disposizioni dell’articolo 1, commi 14-bis e -14-ter, D.L. 137/2020, che prevedevano, nell’anno 2021, un contributo a favore degli operatori con sede operativa nei centri commerciali e degli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande.

Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente dalla riscossione

Viene esteso al 30 aprile il periodo di sospensione del versamento di tutte le cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione.
I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 31.05.2021.

Rottamazione ter e saldo e stralcio

Le rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio in scadenza nel 2020 possono essere versate entro il 31.07.2021.
Le rate in scadenza il 28.02, il 31.03, il 31.05 e il 31.07.2021 possono essere versate entro il 30.11.2021.

Annullamento dei carichi

Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti da singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 delle persone fisiche che hanno conseguito, nel 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.
La stessa misura è estesa anche ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.
Sarà emanato, a tal fine, un apposito decreto: fino alla data dell’annullamento è comunque sospesa la riscossione dei debiti di importo residuo fino a 5.000 euro.

Definizione avvisi bonari non spediti

Potranno essere emanati appositi provvedimenti per la definizione delle somme dovute a seguito di avvisi bonari da liquidazioni automatiche non spediti nel rispetto del periodo di sospensione, ma elaborati entro il 31.12.2020 (relativi alle dichiarazioni riferite al 2017) e entro il 2021 (relativi alle dichiarazioni riferite al 2018). La definizione non si estenderà invece ai controlli formali ex articolo 36-ter D.P.R. 600/1973.
Potranno accedere alla riduzione coloro che hanno registrato una riduzione del volume d’affari superiore al 30%.
Sarà l’Agenzia delle entrate ad inviare la proposta di definizione, se sussistono i requisiti previsti.
In caso di mancato pagamento alle prescritte scadenze la definizione non produce effetti.

Licenziamenti

Il blocco dei licenziamenti per motivi economici proseguirà fino al 30.06.2021 o fino al 31.10.2021 per le imprese che utilizzeranno le nuove 28 settimane di CIG Covid-19.

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Decreto “Liquidità” https://studioambrosini.it/news/decreto-liquidita/ Fri, 10 Apr 2020 07:39:05 +0000 https://studioambrosini.it/?p=2257   E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 08/04/2020 il Decreto Legge 08/04/2020 n. 23, contenente misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali (cosiddetto […]

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E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 08/04/2020 il Decreto Legge 08/04/2020 n. 23, contenente misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali (cosiddetto “Decreto Liquidità”).

Si riepilogano di seguito le principali misure previste.

Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese colpite dall’epidemia COVID-19, viene estesa la possibilità di utilizzare il Fondo Centrale di Garanzia delle Piccole e Medie Imprese per la concessione di garanzie in favore di istituti di credito sui nuovi finanziamenti richiesti.
La garanzia del Fondo è gratuita ed è concessa alle imprese con un numero di dipendenti inferiore a 500. L’importo massimo garantito per singola impresa non può eccedere i 5 milioni di euro.
La percentuale di copertura della garanzia è pari al 90% dell’importo del finanziamento mentre la durata non può eccedere i 6 anni.
L’importo del finanziamento non può superare il maggiore tra: il doppio del costo del personale 2019, il 25% del fatturato 2019 ed i costi di esercizio e di investimento dei successivi 18 mesi (12 mesi per le imprese diverse dalle PMI).

La percentuale della garanzia è incrementata fino al 100% sui finanziamenti concessi in favore di piccole e medie impese o professionisti per un importo non superiore al 25% dei ricavi 2018 e, comunque, non superiore a complessivi 25.000 euro. In questo caso il finanziamento deve prevedere l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione e deve avere una durata non superiore ai 6 anni. Il tasso di interesse applicato deve rientrare in determinati limiti fissati dal decreto. Per questi finanziamenti viene previsto anche un iter accelerato, nel senso che il rilascio della garanzia è automatico, senza alcuna valutazione di merito da parte del Fondo.

La percentuale della garanzia del Fondo del 90% può altresì essere cumulata con un’ulteriore garanzia concessa da Confidi, o altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, sino alla copertura del 100% dei finanziamenti concessi in favore di imprese con ricavi 2019 non superiori a 3,2 milioni di euro. Tale garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi.

Con le stesse finalità di sostegno alle imprese di dimensioni maggiori, SACE Spa (società controllata da Cassa Depositi e Prestiti Spa) concede fino al 31.12.2020 garanzie in favore di istituti di credito per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese.
La garanzia è rilasciata per una durata massima del finanziamento di 6 anni, com facoltà di avvalersi di un periodo di preammortamento massimo di 24 mesi.
L’importo massimo del prestito non può essere superiore al maggiore tra il 25% del fatturato 2019 ed il doppio del costo del personale 2019.
La garanzia SACE copre il 90% dell’importo finanziato per le imprese con meno di 5.000 dipendenti ed un fatturato fino a 1,5 miliardi di euro, l’80% per le imprese con più di 5.000 dipendenti od un fatturato compreso tra 1,5 e 5 miliardi di euro, il 70% per le imprese con fatturato superiore a 5 miliardi di euro.
L’impresa che beneficia della garanzia SACE non dovrà distribuire dividendi nel corso del 2020 e deve assumere l’impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

Sono introdotte anche la possibilità di ottenere garanzie sui finanziamenti erogati a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche nonché altre misure di sostegno all’esportazione e all’internazionalizzazione delle imprese mediante l’estensione delle garanzie prestate da SACE.

Viene differita al 01/09/2021 la data di entrata in vigore del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza di cui al D.Lgs. 14/2019.

Per l’esercizio 2020 non sono applicabili le norme del codice civile che prevedono l’obbligo di ricostituzione o riduzione del capitale sociale o di scioglimento delle società a seguito di perdite.

I termini di scadenza di vaglia cambiari, cambiali ed altri titoli di credito sono sospesi nel periodo dal 09/03/2020 al 30/04/2020.

I pagamenti dell’imposta sul valore aggiunto, delle ritenute sul personale dipendente e assimilato e dei contributi previdenziali ed assicurativi in scadenza ad aprile e maggio 2020 sono rinviati al 30 giugno (in unica soluzione, ovvero in cinque rate mensili di pari importo a partire dallo stesso mese di giugno) ma a condizione che, rispettivamente nei mesi di marzo ed aprile 2020, vi sia una riduzione del fatturato almeno del 33% (o del 50% per le grandi impresero con ricavi 2019 superiore a 50 milioni di euro e con sede fuori dalle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza) rispetto agli stessi mesi del 2019. La sospensione spetta in ogni caso anche ai soggetti che hanno iniziato la propria attività successivamente al 31/03/2019.

I compensi percepiti fino al 31/05/2020 dai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro non sono soggetti a ritenuta d’acconto di cui agli articoli 25 e 25 bis D.P.R. 600/1973, a fronte della presentazione di apposita dichiarazione da parte del percettore. Non possono beneficiare della disposizione in esame i soggetti che hanno sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di lavoro dipendente. Le ritenute dovranno essere versate in un’unica soluzione, entro il 31 luglio, dal percettore. E’ tuttavia riconosciuta la possibilità di beneficiare del versamento rateale, versando gli importi in 5 rate di pari importo a decorrere dallo stesso mese di luglio.

Per l’anno 2020 il termine per la consegna della Certificazione Unica è prorogato al 30/04/2020.

L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al primo trimestre può essere versata entro il 20/7 se l’importo è inferiore a 250,00 euro; l’imposte relativa al primo e secondo trimestre può essere versate entro il 20/10 qualora l’importo dei primi due trimestri non superi complessivamente i 250,00 euro.

Viene ampliato l’ambito applicativo del credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, introdotto dal D.L. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”) estendendolo ai costi di acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi di sicurezza , atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali mascherine, occhiali, tute, ecc.).

La sospensione dei termini processuali viene estesa fino all’11/05/2020.

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